Normativa COVID: inammissibile il ricorso penale per cassazione presentato a mezzo PEC

13 Gennaio 2021

In tema di impugnazioni penali, la normativa emergenziale COVID non ha previsto una modalità di trasmissione telematica degli atti di impugnazione sicché le forme e le modalità previste dal codice di procedura penale non possono ritenersi derogabili e l'atto di impugnazione presentato a mezzo PEC va dichiarato inammissibile.

Così la Suprema Corte con la sentenza n. 487/21, depositata l'8 gennaio.

Il caso. Il detenuto si trovava sottoposto al regime della custodia cautelare in carcere quale misura aggravata rispetto a quella originaria degli arresti domiciliari, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Per tale ragione, il Tribunale di sorveglianza riteneva che le misure alternative invocate non potessero essere concesse.
L'indagato, visto il rigetto da parte del Tribunale di sorveglianza dell'istanza proposta per ottenere una misura alternativa alla custodia cautelare, ha proposto ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata, lamentando che il difensore non aveva partecipato all'udienza di trattazione celebratasi durante il periodo di lockdown. L'udienza si era tenuta, in presenza del difensore d'ufficio, a seguito della richiesta di trattazione espressa dal detenuto, che aveva comunicato il consenso per lo svolgimento dell'udienza a distanza.

Tassatività e inderogabilità delle forme previste per le impugnazioni. In materia di impugnazioni penali vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme previste per la presentazione del ricorso, l'inosservanza delle quali determina la sanzione della inammissibilità.

La parte privata non può utilizzare la PEC La giurisprudenza consolidata ha stabilito che alla parte privata non è consentito utilizzare la posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti né per il deposito presso gli uffici; ciò perché l'utilizzo di tale mezzo informatico è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero e per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria.
In tal senso è stato chiarito che la disposizione di attuazione (art. 64, comma 5°) che consente, in caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, l'esecuzione della comunicazione con il mezzo più celere, incluso quello telematico, riguarda unicamente la comunicazione degli atti del giudice e non la trasmissione di un atto di parte, come è l'impugnazione.

…in assenza di una norma ad hoc. La giurisprudenza ritiene che, premessa l'equiparazione, ai fini del valore legale, della posta elettronica certificata con la raccomandata postale con ricevuta di ritorno (come desumibile dal Codice dell'amministrazione digitale), neppure sia possibile l'inoltro in via telematica di atti di parte nel processo penale, perché sono assenti disposizioni che prevedono questa modalità (a differenza di quanto previsto per il processo civile). Siffatta equiparazione non ha diretta applicazione nel processo penale se non nei limiti di quanto previsto dal decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

E la normativa COVID? Il Collegio giudicante osserva che neppure la normativa emergenziale ha contemplato una modalità di trasmissione degli atti di impugnazione tramite posta elettronica certificata, limitandosi a prevedere tale possibilità unicamente per i ricorsi civili, sino al 31 luglio 2020 e subordinatamente alla condizione della previa adozione di un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati (D.G.S.I.A.) del Ministero della Giustizia, finalizzato ad accertare l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

… utilizzo della PEC salvo che siano previste specifiche forme dal codice di rito. Infine, neppure le ultime disposizioni emergenziali (d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020) hanno consentito la trasmissione di un'impugnazione penale a mezzo PEC. Infatti la Corte di Cassazione si è già espressa al riguardo affermando che, in tema di impiego della PEC nel processo penale, la disposizione dell'art. 24 comma 4° d.l. cit., trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogante della norma sia rispetto alle previsioni del codice di rito sia rispetto alla normativa concernente le regole tecniche per il processo civile e penale telematici.

Inammissibile il ricorso proposto a mezzo PEC. Il ricorso proposto è dunque dichiarato inammissibile, nella perdurante assenza di una norma che consenta tale modalità di trasmissione in via telematica, perché domina il principio di tassatività e inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni.
La decisione è precedente il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Ristori bis).

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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