I principi relativi alle dichiarazioni inerenti alla pendenza di procedimenti penali

Redazione Scientifica
24 Dicembre 2020

In coerenza con l'obbligo di mantenere il possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della gara e successivamente alla sua conclusione...

In coerenza con l'obbligo di mantenere il possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della gara e successivamente alla sua conclusione, sussiste in capo ai concorrenti di una procedura di gara l'onere di comunicare alla stazione appaltante, nel corso della gara, tutte le vicende, anche sopravvenute, attinenti lo svolgimento della propria attività professionale al fine di consentire di valutare l'eventuale incidenza di tali precedenti sulla reale affidabilità, morale e professionale, dei concorrenti (in tal senso, testualmente, Cons. Stato, sez. V, 16 dicembre 2019, n. 8514, e le pronunce ivi richiamate) (nella specie il collegio ha osservato che, alla data di presentazione delle offerte, le indagini penali non erano ancora concluse e l'a.t.i. nulla era pertanto tenuta a dichiarare in proposito, allorché però in corso di gara interveniva la richiesta di rinvio a giudizio del procuratore generale e direttore tecnico della mandataria e del legale rappresentante di una delle mandanti, ragioni di correttezza e leale collaborazione avrebbero dovuto condurre a darne tempestivamente conto alla stazione appaltante).

In tema di negativi precedenti professionali il giudice amministrativo deve necessariamente arrestare il suo sindacato, pena l'indebita sostituzione del proprio convincimento (di inaffidabilità dell'operatore per i fatti emersi nell'ambito del giudizio) a quello che solo l'amministrazione è tenuta ad esprimere; d'altronde, qualora tali precedenti attengano a fatti oggetto di indagine penale, all'amministrazione, anche perché priva del corredo probatorio sul quale regge l'azione proposta dal pubblico ministero, non può certo richiedersi di emettere il giudizio sulla responsabilità penale degli imputati, anticipando la pronuncia del giudice penale, ma solo di dar conto del percorso logico – giuridico che l'ha indotta a riporre ancora fiducia nell'operatore nonostante i fatti emersi in sede di indagine penale, ovvero, al contrario, ad interrompere ogni rapporto per l'impossibilità di attendersi un comportamento leale in sede di gara ed una corretta esecuzione della prestazione una volta avvenuta l'aggiudicazione.

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