In assenza di figli, la moglie ha diritto ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del marito, acquistata prima delle nozze?
14 Gennaio 2021
Una donna chiede la separazione assumendo l'intollerabilità della convivenza per la condotta del marito violento. È invalida civile al 46%, non sono nati figli per l'impossibilità a procreare di lei. La moglie ha diritto ad ottenere l'abitazione della casa coniugale che però è di esclusiva proprietà del marito, acquistata prima del matrimonio?
L'assegnazione della casa familiare è un istituto disciplinato dall'art. 337-sexies c.c., secondo cui «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli». Si tratta, pertanto, di una misura volta esclusivamente alla tutela dei figli, ancorché il destinatario della assegnazione sia un genitore, e a garantire loro la conservazione dell' habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. È ormai pacifico sia in dottrina sia in giurisprudenza (Cass. civ. sent. n. 3934/2008) che il Giudice possa procedere all'assegnazione della casa coniugale solamente se vi siano figli conviventi, siano essi minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente. Ne discende, quindi, che in assenza di figli (come nel caso in esame) nessun coniuge può pretendere e tanto meno ottenere l'assegnazione della casa coniugale (per tutte Cass., civ., sez. I, 18 settembre 2013, n. 21334) che sarà regolata secondo la normativa generale in tema di proprietà esclusiva, oppure quella in tema di scioglimento della comunione in caso di comproprietà tra i coniugi dell'immobile. Ciò in quanto, come visto sopra, l'assegnazione non è una misura assistenziale ma un istituto previsto dalla legge al solo fine di tutelare la prole, indipendentemente dalla proprietà esclusiva o concorrente dei coniugi o dal momento in cui è stata acquistata. In sintesi, solo l'interesse dei figli a non subire ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare e a conservare un minimo di continuità e regolarità di vita rappresentano gli unici motivi che possono spingere a sacrificare il diritto di proprietà. Il Giudice terrà, tuttavia, in considerazione la condizione del coniuge economicamente più debole ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in suo favore. Nel caso in esame la moglie è invalida, con una occupazione lavorativa precaria. È presumibile pertanto che le venga riconosciuto l'assegno di mantenimento laddove non abbia mezzi adeguati per mantenersi autonomamente e conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. |