TITOLO Non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale la base d'asta debba considerarsi incongrua e irragionevole

Redazione Scientifica
29 Dicembre 2020

Le clausole che impediscono la partecipazione alla gara (e soggiacciono all'onere di immediata impugnazione da parte di chi non...

Le clausole che impediscono la partecipazione alla gara (e soggiacciono all'onere di immediata impugnazione da parte di chi non ha formulato offerta) sono le sole clausole che impediscono astrattamente ad ogni tipo di concorrente la partecipazione alla gara o perché impongono oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero perché rendano impossibile a qualunque operatore economico la stessa formulazione dell'offerta, impedendo il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara (Consiglio di Stato, sez. V, 30 aprile 2018, n. 2602; Sez. VI, 7 marzo 2018 n. 1469; Sez. III, 5 dicembre 2016, n. 5113). Questa ultima ipotesi si verifica allorché l'importo posto a base di gara sia così esiguo da dare luogo ad un'abnorme restrizione dell'accesso alla selezione, precludendo oggettivamente di formulare adeguate offerte in chiave competitiva, ovvero azzerando il margine di utile.

Secondo la giurisprudenza, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l'offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante (Consiglio di Stato, sez. III , 17/06/2019 , n. 4025; V, 29 dicembre 2017, n. 6158; 13 febbraio 2017, n. 607 e 25 gennaio 2016, n. 242; sez. III, 22 gennaio 2016, n. 211 e 10 novembre 2015, n. 5128). Analogamente, può affermarsi che non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale la base d'asta debba considerarsi palesemente incongrua e irragionevole.

La finalità dei prezzi standard indicati dall'ANAC è quella di fornire alle stazioni appaltanti elementi di conoscenza allo scopo di realizzare economie di spesa.

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