Sul sorteggio in caso di offerte ex aequo (art. 77 RD n. 827/1924)

Redazione Scientifica
31 Dicembre 2020

L'art. 77 del r.d. n.827/1924 (il quale prevede: “Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano...

L'art. 77 del r.d. n.827/1924 (il quale prevede: “Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo comma dell'art. 75 e all'ultimo comma dell'art. 76, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario”) è residualmente applicabile anche nel quadro del d.lgs. n. 50 del 2016 opportunamente contestualizzato. Ciò significa che ove debba procedersi a quanto da esso stabilito, deve essere dato avviso agli operatori economici interessati, mediante l'invio di una apposita comunicazione, o anche con la semplice pubblicazione di un avviso sulla piattaforma telematica (quando il bando contempli tale possibilità), che nella seduta si provvederà non soltanto al sorteggio ma, previamente, all'acquisizione di loro eventuali offerte migliorative.

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