Sopravvenienza di spese straordinarie di mantenimento del figlio e strumenti processuali
15 Gennaio 2021
Lo ha affermato la Suprema Corte con l'ordinanza n. 379/21, depositata il 13 gennaio.
Il Giudice di Pace, in accoglimento della domanda del padre di una minore, annullava il precetto intimato per l'importo di oltre 1700 euro, a titolo di pagamento delle spese straordinarie di mantenimento. La madre della bambina aveva infatti chiesto il riconoscimento dell'obbligo di contribuzione del padre in misura del 50%, ma il Giudice di Pace riteneva escludeva che il provvedimento cautelare del Tribunale di Padova adito dalla donna fosse immediatamente esecutivo. In sede di appello, il Tribunale accoglieva parzialmente l'impugnazione della madre e, pur avendo ridotto la cifra richiesta, confermava il precetto.
Viene dunque portata all'attenzione della Corte di Cassazione la questione relativa al rapporto tra assegno forfettizzato, stabilito in sede giudiziale o consensuale, per il mantenimento del figlio e contributo dei genitori alle spese straordinarie (mediche o scolastiche). La Corte risolve la questione affermando il principio secondo cui «in materia di rimborso delle spese cc.dd. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice – o anche, consensualmente determinato dai genitori – e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione ermeneutica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio». Avendo il giudice di merito correttamente applicato tali principi, la Corte rigetta il ricorso.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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