Sugli effetti delle sanzioni interdittive

Redazione Scientifica
12 Gennaio 2021

Atteso che la misura interdittiva prevista all'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016 (la quale consiste nell'iscrizione nel casellario informatico...

Atteso che la misura interdittiva prevista all'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016 (la quale consiste nell'iscrizione nel casellario informatico “ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara” fino a due anni), costituisce, in sé, causa di esclusione, la sua mancanza si configura come requisito generale di partecipazione e la sua sopravvenienza, in qualsiasi momento della procedura, comporta l'esclusione dell'operatore economico ai sensi del comma 6 dello stesso art. 80, dal momento che questi si viene a trovare “a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5” (tra le quali, appunto, quella del comma 5, lett. f-ter). A sua volta l'effetto espulsivo automatico cessa quando l'iscrizione è cancellata o perde efficacia, essendo decorso il periodo di vigenza fissato dall'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12, dopo di che è dato all'operatore economico partecipare alle pubbliche gare.

Tale temporanea incapacità integra uno dei presupposti anche della norma di cui all'art. 80, comma 5, lett. f) del d.lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni: […] l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (così testualmente Cons. Stato, n. 8514/19 citata).

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