Ammissione al controllo giudiziario e perimetro degli obblighi dichiarativi

Redazione Scientifica
12 Gennaio 2021

L'accesso a controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 vale di per sé a elidere l'effetto escludente delle...

L'accesso a controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 vale di per sé a elidere l'effetto escludente delle misure interdittive a norma del medesimo art. 34-bis, comma 7 - richiamato anche all'art. 80, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016, introdotto dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 1), d.l. n. 32 del 2019 - a tenore del quale «il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94», e cioè gli effetti inibitori alla stipulazione di contratti pubblici correlati alle misure di cui all'art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, oltreché a quelle ex art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011. Da quest'ultima circostanza non può tuttavia ricavarsi, sic et simpliciter, la conseguenza che il relativo elemento informativo sia in radice non dovuto in sede di gara: la generale rilevanza dei provvedimenti d'interdittiva, nonché dei fatti ad essi sottesi, e il carattere temporaneo e revocabile del controllo giudiziario, infatti, non consentono di ritenere omettibile tout court la comunicazione delle relative informazioni a fronte della chiara richiesta contenuta nel Dgue delle apposite dichiarazioni, potenzialmente utili - in generale - anche ai fini di una (circostanziata) valutazione di affidabilità concreta dell'operatore da parte dell'amministrazione.

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