Modifica delle giustificazioni delle voci di costo nel procedimento di verifica di anomalia dell'offerta
18 Gennaio 2021
La modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, ammessa in caso di sopravvenienze o comprovati errori di calcolo anche mediante compensazioni, soggiace a un duplice limite. È, infatti, vietata la modificazione che si traduca in un'alterazione dell'equilibrio economico dell'offerta originaria ovvero che determini una revisione degli oneri di sicurezza aziendale. Alla luce dei principi di immodificabilità delle offerte e di par condicio tra i concorrenti in gara, la riallocazione delle voci di costo attraverso i giustificativi presuppone un serio fondamento economico e non può comportare uno stravolgimento degli elementi essenziali dell'offerta economica né una sua sostanziale modificazione a posteriori, certamente preclusa ed estranea alla stessa funzione del giudizio di anomalia. È, dunque, ammissibile la giustificazione che, senza modifiche agli oneri di sicurezza, si concretizzi in una specificazione del costo di manodopera. |