La violazione dell'art. 120, comma 7, c.p.a. rientra tra le “altre ragioni ostative ad una pronuncia di merito” comportanti l'inammissibilità del ricorso
18 Gennaio 2021
Tra le “altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito”, che comportano in via generale l'inammissibilità del ricorso, rientra la violazione della disposizione dell'art. 120, comma 7, c.p.a., che impone all'operatore economico il dovere (e non anche la possibilità) di impugnare i “nuovi” atti o provvedimenti che riguardano la medesima procedura di gara, già interessata da un contenzioso medio tempore instaurato, mediante la proposizione del ricorso per motivi aggiunti. |