Note di udienza e sinteticità

Paolo Provenzano
19 Gennaio 2021

Le “note di udienza” ragionevolmente non possono eccedere le tre-quattro pagine. Per il Cons. giust. amm. reg. sic. infatti, le “note non possono assolvere alla funzione sostanziale della 'memoria' con una elusione del termine di deposito di quest'ultima”. Esse, di conseguenza “ragionevolmente non possono eccedere le tre-quattro pagine”. E ciò anche perché la loro eventuale sovrabbondanza, da un lato, determinerebbe una “violazione del contraddittorio”, dall'altro, arrecherebbe un “vulnus quanto all'approfondimento collegiale della causa”.

Il quadro normativo di riferimento. In alternativa alla discussione da remoto, l'art. 4 del decreto legge n. 28/2020, com'è risaputo, consente consente alle parti la possibilità di richiedere il passaggio in decisione della causa e quella di presentare “note di udienzafino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa”.

Dette note rappresentano, dunque, un ulteriore (e ante pandemia inedito) scritto difensivo che non è confondersi né con le memorie ex art. 73 c.p.a., né con quelle ex art. 55 c.p.a.

Le “note di udienza”, trattandosi di istituto di nuovo conio, non sono, diversamente dagli altri scritti difensivi, contemplate dal Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2006 in cui vengono indicati i limiti dimensionali degli atti difensivi. Limiti dimensionali che, con riferimento alle “note di udienza”, non sono stati fissati da nessuna altra fonte.

Il principio di diritto fissato dal CGA. In tale contesto s'innesta l'ordinanza del CGA n. 36 del 15 gennaio 2021, con cui il Collegio, chiamato a pronunciarsi su un appello cautelare in materia di appalti, ha ritenuto inammissibili, in quanto eccedenti i limiti ragionevoli di lunghezza delle “note di udienza”, delle note di “42 pagine”.

Come si legge nell'ordinanza in commento, infatti, le “note non possono assolvere alla funzione sostanziale della “memoria” con una elusione del termine di deposito di quest'ultima”. Esse, di conseguenza, “ragionevolmente non possono eccedere le tre-quattro pagine”. E ciò anche perché la loro eventuale sovrabbondanza, da un lato, determinerebbe una “violazione del contraddittorio”, dall'altro, arrecherebbe un “vulnus quanto all'approfondimento collegiale della causa”.