PAT: la discussione da remoto è l'unica modalità ammessa nel periodo emergenziale

20 Gennaio 2021

Il Consiglio di Stato ha respinto l'opposizione alla discussione da remoto fondata sulla asserita necessità che la discussione si tenga in presenza. Infatti, nel periodo emergenziale, l'unica modalità di discussione temporaneamente contemplata e ammessa dall'ordinamento deve ritenersi quella da remoto.

Con il provvedimento in commento è stata respinta l'opposizione alla discussione da remoto fondata sulla asserita necessità che la discussione si tenga in presenza.
Infatti, nell'attuale periodo di emergenza epidemiologica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, co. 1, d.l. n. 28/2020 e 25, co. 1, d.l. n. 137/2020, l'unica modalità di discussione temporaneamente contemplata e ammessa dall'ordinamento deve ritenersi quella “da remoto”.

Il provvedimento, in particolare, ha chiarito che alla luce di una disciplina che contempla, in via temporanea, il collegamento da remoto come unica modalità per lo svolgimento della discussione orale, deve ritenersi preclusa all'interprete qualsiasi alternativa interpretativa idonea ad ammettere la discussione “in presenza”.
Del pari, il decreto esclude che la suddetta normativa possa essere derogata in fattispecie di particolare complessità e delicatezza, anche in considerazione della sperimentata idoneità del collegamento telematico ad assicurare l'integrità del contraddittorio e a salvaguardare adeguatamente l'esercizio dei diritti di difesa e la pienezza della dialettica processuale.

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