Giustizia civile e penale: le disposizioni emergenziali slittano al 30 aprile 2021

Redazione scientifica
22 Gennaio 2021

Il decreto-legge del 14 gennaio 2021, n. 2 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 provocando lo slittamento di tutte le disposizioni emergenziali in materia penale e civili, inizialmente previste per il 31 gennaio 2021.

Il decreto-legge del 14 gennaio 2021, n. 2 denominato “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” e approdato sulla G.U. n. 10/2021, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 provocando lo slittamento di tutte le disposizioni emergenziali in materia penale e civile, inizialmente previste per il 31 gennaio 2021.

Ecco dunque alcune tra le misure atte a garantire il funzionamento della giustizia durante l'emergenza sanitaria che, in conseguenza della proroga, resteranno in vigore fino alla prossima primavera.

Per la giustizia civile:

  • il rilascio della formula esecutiva digitale ai sensi del comma 9-bis dell'art. 23 d.l. 137/2020;
  • la facoltà di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione;
  • il giuramento telematico del C.T.U.;
  • il deposito telematico anche degli atti introduttivi, con conseguente obbligo di relativo pagamento telematico del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie;
  • lo svolgimento delle udienze da remoto.

Per la giustizia penale:

  • l'obbligo di depositare le memorie, i documenti, le richieste e le istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. presso gli uffici di Procura esclusivamente con deposito dal Portale del Processo Penale Telematico;
  • la possibilità di depositare con valore legale e con l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati tutti gli atti, documenti e istanze - comunque denominati - ma diversi da quelli di cui al punto precedente;
  • la possibilità di udienza da remoto per udienze penali che non richiedono la partecipazione: di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private; dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice;
  • presentazione in via telematica dell'impugnazione, dovendosi intendere ricomprese anche queste ultime tra gli gli atti, documenti e istanze, di cui all'art. 24, comma 4, del d.l. n. 137/20, convertito in legge n. 176/20;
  • le indagini preliminari possono essere svolte usufruendo delle tecnologie da remoto, soprattutto per i colloqui con la persona offesa, la persona sottoposta alle indagini, i consulenti o gli esperti di cui si avvale il pm, o la polizia giudiziaria.

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