Inderogabilità del termine legale accelerato per l’impugnazione degli atti di gara anche in caso di notifica a soggetto estero

Giusj Simone
22 Gennaio 2021

Il prolungamento del termine ordinario a ricorrere, previsto dall'art. 41, comma 5, c.p.a. con riferimento alla notifica a soggetto estero, non può trovare applicazione ai riti speciali, quale il rito appalti, che risultano oggetto di una disciplina specifica del termine a ricorrere, organizzata su particolari esigenze di celerità. Il termine legale accelerato per l'impugnazione degli atti di gara, invero, non tollera deroghe ed è destinato a prevalere sulla disciplina generale dei termini processuali, in quanto l'art. 120, comma 5, c.p.a. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 41, comma 5, c.p.a.

Il caso. Viene in rilievo, nel caso di specie, la controversa legittimità dell'aggiudicazione di procedura negoziata indetta dal Consolato Generale d'Italia a Porto Alegre (Brasile) per l'affidamento della fornitura dei servizi di manodopera in appalto di funzionari amministrativi per il miglioramento dei servizi consolari. A dire di parte ricorrente, collocatasi al quarto posto in graduatoria, la Stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l'aggiudicataria, nonché tutte le altre società concorrenti, per avere le stesse indicato il prezzo offerto già nell'ambito della busta amministrativa, nonché – inter alia – per non essere le stesse in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla lex specialis (presentando nell'oggetto sociale unicamente l'attività di somministrazione di lavoro interinale, diversa da quella oggetto della gara consistente in un appalto di servizi).

Eccezione preliminare e assorbente. L'eccezione di tardività della notificazione del ricorso - sia introduttivo sia per motivi aggiunti - nei confronti della controinteressata, sollevata preliminarmente dalla controinteressata medesima, viene ritenuta fondata.

Sia il ricorso che i motivi aggiunti, invero, sono stati tempestivamente notificati all'amministrazione aggiudicatrice e ritualmente depositati, solo dopo invece – già oltre i termini di legge – consegnati all'Ufficiale Giudiziario per la notifica alla controinteressata, nonché alle altre concorrenti.

Sebbene parte ricorrente abbia rilevato, a difesa della tempestività delle proposte impugnazioni, la non necessarietà della notifica contestuale all'amministrazione e al controinteressato, e che, in ogni caso, trattandosi di notificazioni da effettuarsi all'estero il termine per la notificazione di cui all'art. 120, comma 5, c.p.a. (trenta giorni decorrenti, qualora oggetto dell'impugnazione sia l'aggiudicazione, dalla relativa comunicazione, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto) doveva intendersi aumentato ai sensi dell'art. 41, comma 5, c.p.a. (“di trenta giorni se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa”), l'adito TAR rileva che nell'ambito dei riti speciali, quale il rito appalti, connotati da peculiari esigenze di tempestività, non può trovare applicazione la disposizione di cui al cit. art. 41, comma 5, c.p.a., non tollerando deroghe il termine legale accelerato per l'impugnazione degli atti di gara e ponendosi, quindi, l'art. 120, comma 5, c.p.a. in rapporto di specialità rispetto all'art. 41, comma 5, c.p.a. (in tal senso la costante giurisprudenza; cfr., ex multis, TAR Piemonte, Sez. I, 18 novembre 2019, n. 1149; TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 24 settembre 2018, n. 1209; Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2015, n. 1896; TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 13 marzo 2014, n. 2836).

In conclusione. Nel caso di specie, pertanto, prescindendo dalla questione della contestualità delle due notificazioni necessarie (alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso)ai fini della valida e tempestiva instaurazione del contraddittorio processuale, il TAR capitolino ritiene tardivi sia il ricorso che i motivi aggiunti statuendone, per l'effetto, l'irricevibilità, per essere gli stessi stati notificati nel rispetto del termine di decadenza sancito dall'art. 120, comma 5, c.p.a. esclusivamente nei confronti dell'amministrazione, ma non anche della controinteressata, in relazione alla quale la notifica è stata avviata successivamente alla scadenza del termine perentorio di trenta giorni.