Sentenza dichiarativa di fallimento: la comunicazione via PEC del rigetto del reclamo fa decorrere il termine breve

Redazione scientifica
25 Gennaio 2021

La comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante PEC, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in Cassazione.

Con ordinanza n. 568/21, depositata il 14 gennaio, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la pronuncia della Corte d'Appello, la quale aveva ritenuto tardivo il deposito del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

In particolare, al Cassazione ha ritenuto che «la comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante PEC, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in Cassazione ex art. 18 comma 14 della l. fall.: il meccanismo previsto dall'art. 18 cit. ha infatti fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione».

Nel caso in esame, precisa la Corte, la sentenza è stata comunicata il giorno stesso del suo deposito, ossia il 15 settembre 2017, e il ricorso per cassazione è stato notificato il 12 marzo 2018.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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