L'illegittimità dell'offerta di acquisto telematica in sede di vendita forzata

26 Gennaio 2021

Il Tribunale di Avellino esclude che possa considerarsi valida l'offerta telematica presentata mediante un file di estensione diversa da quella richiesta dalle specifiche tecniche stabilite dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.
Massima

Deve ritenersi irregolarmente presentata e, dunque, illegittima l'offerta telematica che non rispetti le modalità previste dall'

art. 12

del

D.m. n. 32/2015

e dalle specifiche tecniche stabilite dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.

Il caso

Nello svolgimento delle operazioni di vendita forzata con modalità telematica in una procedura concorsuale - eseguite nelle forme regolate dal codice di procedura civile ai sensi dell'

art. 107 comma 2 l. fall.

- un offerente, con ricorso

ex

art. 108 l. fall.

al giudice delegato, ha chiesto la sospensione delle operazioni di vendita per gravi e giustificati motivi, lamentando l'irregolarità dell'aggiudicazione in capo ad altro offerente. Ciò in quanto la propria offerta telematica non era stata decifrata e resa disponibile al gestore della vendita, pur essendo stata regolarmente presentata, così come documentato dalle P.e.c. di accettazione e consegna generate dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

La questione

La questione affrontata dal Tribunale di Avellino è se possa considerarsi

valida

l'

offerta

telematica

presentata

dalla ricorrente, la quale ha provveduto alla

compilazione

del

modulo

messo a disposizione dal Portale delle Vendite Pubbliche, alla sua sottoscrizione con firma digitale, nonché al suo

invio

all'indirizzo di

posta elettronica certificata

offertapvp.dgsia@giustiziacert.it

, ricevendo conseguentemente la

ricevuta di avvenuta consegna

da parte del sistema informativo automatizzato del Ministero della Giustizia.

Le soluzioni giuridiche

Il Giudice di Avellino ha rigettato l'stanza, ritenendo irregolarmente presentata l'offerta telematica poiché non conforme alle modalità previste dall'art. 12 del D.m. n. 32/2015 e dalle specifiche tecniche stabilite dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, quali requisiti che devono essere obbligatoriamente rispettati perché l'atto possa raggiungere il proprio scopo.

In particolare, la

valutazione di irregolarità

dell'

offerta telematica

deriva, secondo il Giudice, dal fatto che l'offerta sia stata

presentata mediante un file di estensione diversa da quella richiesta dalle specifiche tecniche

stabilite dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.

Tale diversa estensione ha, quindi,

alterato il contenuto dell'offerta

ed

impedito

che questa potesse essere

accettata

dal sistema.

Il Giudice di Avellino ha, quindi, affermato l'obbligatorietà, nella presentazione dell'offerta telematica, del rispetto delle modalità previste dall'art. 12 del D.m. n. 32/2015 e dalle suddette specifiche tecniche ministeriali, considerate quali fonti normative che regolano - direttamente e nel dettaglio la procedura di formazione e presentazione dell'offerta telematica - e che vanno, pertanto, osservate quali requisiti necessari affinché l'atto possa raggiungere il proprio scopo. Solo in questo modo è, dunque, possibile per la procedura esecutiva garantire gli obiettivi di «competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche» cui fa riferimento l'art. 161-ter disp. att. c.p.c.

Osservazioni

Le

motivazioni

addotte dal Giudice Delegato di Avellino, nel provvedimento in commento,

non convincono

.

La

disciplina

che regola lo svolgimento delle

operazioni

di

vendita

con

modalità telematiche

- nella fattispecie adottate in una procedura concorsuale - è, anzitutto, contenuta nell'

art.

569 comma 4 c.p.c.

,secondo il quale le vendite telematiche devono svolgersi «nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice», il quale a sua volta dispone che «il

Ministero

della

Giustizia

stabilisce con proprio decreto le regole tecnico operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili, mediante gara telematica (…) nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle vendite telematiche».

Tale decreto è, appunto, il

D.m. n. 32/2015

, il quale, all'art. 26, contiene un ulteriore

rinvio

alle

specifiche tecniche

stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero. Tali specifiche tecniche, infine, prevedono quale debba essere l'estensione del file contenente l'offerta telematica, estensione la cui modifica ha, nella fattispecie, determinato l'esclusione dell'offerta e la conseguente valutazione di irregolarità della stessa da parte del Giudice di Avellino.

Sul punto va, anzitutto, evidenziato che l'art. 572 comma 1 c.p.c. attribuisce al

giudice

dell'

esecuzione

(nella fattispecie, al giudice delegato, stante l'applicazione, in una procedura concorsuale, delle forme del codice di procedura civile per lo svolgimento delle operazioni di vendita con modalità telematica) la

d

elibazione

sulle

offerte presentate

. Ci si limita a ricordare qui che, ai sensi dell'art. 591-bis comma 2 n. 3 c.p.c., la medesima valutazione viene altresì riconosciuta al professionista eventualmente delegato alle operazioni di vendita.

Inoltre, e soprattutto, l'art. 571 comma 3 c.p.c. prevede quali siano le ipotesi di inefficacia dell'offerta, indicandone le relative fattispecie, che vanno considerate, anche in ragione della loro natura sanzionatoria, tassative. Conseguentemente, eventuali ulteriori ipotesi di inefficacia, dovrebbero riguardare solo l'eventuale

incertezza

sulla

identificazione dell'offerente

, sul

bene

(in caso di vendita in più lotti) per il quale l'offerta sia stata presentata o il prezzo proposto.

Da questa prospettiva la decisione del Giudice di Avellino non sembra, dunque, condivisibile.

A conferma della correttezza di tale assunto deve essere qui richiamata anche l'interpretazione resa di recente dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2018, n. 30927; Cass. civ., sez. un., 27 aprile 2018, n. 10266) per la quale «In tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506/2015, le firme digitali di tipo «CAdES» e di tipo «PAdES» sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni «.p7m» e «.pdf», posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati».

Sotto altro profilo non va trascurato il fatto che la mancata conoscenza dell'offerta da parte degli organi della procedura (delegato e giudice), impedisce a quest'ultimi di effettuare le necessarie valutazioni in ordine agli esiti del processo esecutivo, quali, ad esempio, quelli relativi alla eventuale estinzione anticipata ex art. 164-bis disp. att. c.p.c.

In altre e più semplici parole, si vuol dire che, indipendentemente dalle peculiarità del caso di specie,

escludere

a monte l'

offerta

, per

irregolarità

di natura

tecnico-telematiche

, senza che questa possa essere delibata dal giudice (dell'esecuzione, professionista delegato, curatore ecc.)

impedisce

all'organo

deputato

alla vendita

di

disporre

di uno

degli elementi

di

valutazione

piùimportantinon solo

rispetto alla

eventuale

disciplina

della

estinzione anticipata,

ma anche

rispetto

alle

valutazioni

sulla

opportunità

di dare luogoalla

vendita

(rectiusaggiudicare il bene)o

rinviarla

a norma dell'art. 572 comma 3 c.p.c.

Alla luce delle superiori osservazioni possiamo trarre delle prime sommarie considerazioni. A noi pare che la disciplina in materia di svolgimento delle operazioni di vendita riservi all'organo incaricato della stessa la valutazione sull'esistenza dei requisiti di validità ed efficacia dell'offerta, anche laddove questa venga presentata con modalità telematiche, senza che tale attribuzione venga estesa a soggetti diversi da quelli previsti dalla legge, quali il Gestore della Vendita o il responsabile dei servizi automatizzati del Ministero.

A ciò si aggiunga che, ad oggi, il sistema informatico per la compilazione dell'offerta di acquisto predisposto dal Ministero, non segnala all'offerente l'eventuale diversa (da quella prescritta dalle specifiche tecniche) estensione del file contenente l'offerta e, di conseguenza, non gli consente di porre eventualmente rimedio.

Riferimenti
  • Quando l'offerta telematica non giunge al gestore della vendita scatta l'ordine di esibizione al DGSIA, 22 febbraio 2019;
  • R. D'alonzo, Il portale delle vendite pubbliche, la vendita telematica e le lacune del neonato sistema, 25 maggio 2018;
  • P. Farina, Portale delle vendite pubbliche, in www.ilprocessocivile.it;
  • S. Leuzzi, Vendite telematiche e procedure concorsuali, 22 maggio 2018;
  • S. Rossetti, Le specifiche tecniche relative al Portale delle vendite pubbliche ed alle vendite telematiche, in www.ilprocessocivile.it, luglio 2017;
  • R. Rossi, G. Fanticini, R. D'alonzo, Vendita telematica, in R. Rossi, G. Fanticini, Vedemecum del professionista delegato alle vendite giudiziarie, 2019.

(Fonte: Il Processo Civile)

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