Nulla l'udienza dell'appello cautelare se non viene attivata la videoconferenza con l'indagato
27 Gennaio 2021
Così si esprime la Suprema Corte con la sentenza n. 2213/21, depositata il 19 gennaio.
In sede di appello cautelare, il Tribunale di Torino confermava le ordinanze emesse dal GIP con cui erano state rigettate le istanze di sostituzione della custodia cautelare in carcere avanzate dall'indagato.
La Corte di cassazione dichiara il ricorso fondato, osservando che il ricorrente, in stato di detenzione, ha avanzato l'istanza di partecipazione a distanza all'udienza tramite videoconferenza ai fini della trattazione dell'appello cautelare. L'indagato, tuttavia, non è stato presente all'udienza, nemmeno a distanza. Pertanto - rilevano i Giudici - sebbene non risulti che il difensore presente all'udienza abbia eccepito la mancata attivazione del collegamento, la violazione del diritto dell'indagato di partecipare all'udienza camerale integra una nullità di carattere assoluto, sempre che la richiesta sia giunta in tempi utili per predisporre i collegamenti necessari (come avvenuto nel caso in oggetto).
Tra ll'altro, il Collegio rileva che nel periodo interessato era già in vigore la normativa emergenziale dovuta al Covid -19, la quale prevede la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute o in stato di custodia cautelare mediante videoconferenza o collegamenti da remoto; di conseguenza, la mancata attivazione di tali strumenti può equipararsi alla omessa traduzione.
*fonte:www.dirittoegiustizia.it |