Nulla l'udienza dell'appello cautelare se non viene attivata la videoconferenza con l'indagato

Redazione scientifica
27 Gennaio 2021

La normativa emergenziale prevede che la partecipazione a qualsiasi udienza del soggetto detenuto o in stato di custodia cautelare sia assicurata, quando possibile, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto. Da ciò consegue che la mancata attivazione di tali strumenti è equiparabile alla mancata traduzione del soggetto, conseguendone la nullità assoluta e insanabile del giudizio cautelare e della sentenza relativa.

Così si esprime la Suprema Corte con la sentenza n. 2213/21, depositata il 19 gennaio.

In sede di appello cautelare, il Tribunale di Torino confermava le ordinanze emesse dal GIP con cui erano state rigettate le istanze di sostituzione della custodia cautelare in carcere avanzate dall'indagato.
Quest'ultimo propone ricorso per cassazione contro la suddetta decisione, lamentando una violazione di legge per via del mancato funzionamento del collegamento in videoconferenza ai fini della sua partecipazione a distanza all'udienza camerale nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., derivandone la nullità assoluta della stessa.

La Corte di cassazione dichiara il ricorso fondato, osservando che il ricorrente, in stato di detenzione, ha avanzato l'istanza di partecipazione a distanza all'udienza tramite videoconferenza ai fini della trattazione dell'appello cautelare. L'indagato, tuttavia, non è stato presente all'udienza, nemmeno a distanza. Pertanto - rilevano i Giudici - sebbene non risulti che il difensore presente all'udienza abbia eccepito la mancata attivazione del collegamento, la violazione del diritto dell'indagato di partecipare all'udienza camerale integra una nullità di carattere assoluto, sempre che la richiesta sia giunta in tempi utili per predisporre i collegamenti necessari (come avvenuto nel caso in oggetto).
A tal proposito, i Giudici richiamano l'orientamento delle Sezioni Unite in base al quale «la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, e che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento».

Tra ll'altro, il Collegio rileva che nel periodo interessato era già in vigore la normativa emergenziale dovuta al Covid -19, la quale prevede la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute o in stato di custodia cautelare mediante videoconferenza o collegamenti da remoto; di conseguenza, la mancata attivazione di tali strumenti può equipararsi alla omessa traduzione.
Ora, nel caso di specie non sono stati attivati i mezzi necessari per consentire al ricorrente la partecipazione a distanza all'udienza, dunque questa è nulla e di conseguenza anche l'ordinanza impugnata, che viene annullata senza rinvio.

*fonte:www.dirittoegiustizia.it

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