Se il difensore è presente alla discussione da remoto può depositare le note d'udienza?
27 Gennaio 2021
Si possono depositare le note d'udienza anche se il difensore della parte è presente alla discussione da remoto?
Come noto, nella normativa emergenziale volta al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha previsto la possibilità di discutere le udienze con modalità telematiche tramite la piattaforma Teams. In particolare, poi, ai sensi dell'art. 4, d.l. n. 28/2020 (richiamato dall'art. 25 d.l. n. 137/2020) è concessa alle parti la facoltà di: i) richiedere la discussione da remoto della causa; ii) depositare brevi note; iii) mandare la causa in decisione allo stato degli atti.
Ebbene, ai sensi del citato art. 4 (da ultimo richiamato nel d.l. 25/2020) “In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è' considerato presente a ogni effetto in udienza”.
Tale orientamento è da ultimo confermato anche dal C.G.A. nella sentenza 20 gennaio 2021 n. 37, nella quale in Collegio ha osservato che “Preliminarmente, deve ribadirsi l'inutilizzabilità delle note d'udienza depositate dalle appellanti, a fronte della presenza dei relativi difensori alla discussione della causa, in quando lo strumento delle note d'udienza è configurato dall'art. 4, d.l. n. 28/2020 (richiamato dall'art. 25 d.l. n. 137/2020) come facoltà difensiva alternativa a quella della discussione orale (in termini, C.G.A. ordinanza 21 dicembre 2020, n. 1151)”. |