La normativa in materia di sospensione della prescrizione introdotta con l'art. 23 ter del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137

27 Gennaio 2021

L'art. 23-ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, ha introdotto una nuova causa di sospensione del giudizio penale e del relativo termine di prescrizione (oltre che dei termini di custodia cautelare). Essa è collegata alle ipotesi di rinvio dell'udienza per assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso. La previsione opera...
Abstract

L'art. 23-ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) in vigore dal 9 novembre 2020 e fino al termine di cui all'art. 1 del d.l. n. 19/2020, ha introdotto una nuova causa di sospensione del giudizio penale e del relativo termine di prescrizione (oltre che dei termini di custodia cautelare). Essa è collegata alle ipotesi di rinvio dell'udienza per assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso. La previsione opera allorché i menzionati soggetti, citati a comparire, abbiano giustificato la propria assenza con riferimento alle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o di isolamento fiduciario in applicazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della crisi epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale introdotte dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute.

In linea con quanto disposto nei casi di legittimo impedimento delle parti o dei difensori dall'art. 159, comma 1 n. 3, c.p., la norma precisa che, in tal caso, l'udienza non potrà essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

La normativa di urgenza in materia di prescrizione: regole di convivenza con il Covid-19

L'emergenza epidemiologica continua a condizionare il funzionamento del processo penale. Dopo i primi interventi con i quali il legislatore aveva previsto la possibilità di rinviare d'ufficio i procedimenti (attuati con l'ormai noto art. 83, commi 2, 4, 7 lett. g) e 9, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche e integrazioni), con il decreto legge n. 137 del 2020 il legislatore ha parzialmente modificato direzione. Con la disposizione in commento, infatti, non si prevede più la sospensione dell'attività processuale ma si mira a introdurre dei sistemi di bilanciamento fra le istanze di tutela della salute e quelle di efficienza del processo in virtù dei quali il rinvio dell'udienza viene considerata solo come ipotesi residuale. In questo quadro si inseriscono la disciplina relativa allo svolgimento delle indagini da remoto, quella relativa al deposito telematico degli atti e la disciplina in materia di celebrazione dei processi senza pubblico o da remoto e quella del procedimento d'appello cartolare.

La nuova disciplina dettata in materia di sospensione della prescrizione nei casi di assenza dei testimoni, consulenti, periti o imputati in procedimento connesso, deve leggersi nel contesto complessivo dei numerosi interventi d'urgenza succedutisi e stratificatisi nell'ultimo anno e inquadrarsi nella normativa di riferimento ordinaria.

La lettura sistematica della norma introdotta con l'art. 23-ter d.l. n. 137/2020: il periodo di vigenza

Dalla lettura combinata delle disposizioni d'urgenza è, anzitutto, possibile ricavare il periodo di vigenza della modifica normativa in esame. La norma infatti, stabilisce che la disciplina in essa contenuta opera dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Si tratta di un rinvio mobile grazie al quale occorrerà far riferimento alla cessazione dello stato di emergenza per definire il periodo di applicazione della disciplina in commento. Al momento tale termine è fissato al 30 aprile 2021 in virtù della proroga introdotta con decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2.

(Segue). Rinvio del processo e sospensione del termine di prescrizione ex art. 23-ter d.l. n. 137/2020

Al fine di inquadrare la concreta portata della disposizione in commento e a conferma della scelta del legislatore di introdurre sistemi di coesistenza del processo con l'emergenza sanitaria, occorre tenere in considerazione che l'art. 23 del medesimo d.l. 137/2020 prevede la possibilità di svolgere le c.d. udienze virtuali (con collegamento da remoto) solo nei casi in cui non sia prevista la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice.

Ne consegue che – in linea di principio e in assenza di un esplicito consenso delle parti al riguardo – le udienze in cui devono essere esaminati testimoni, consulenti tecnici o imputati in procedimento connesso, dovranno svolgersi di presenza.

La disposizione di cui all'art. 23-ter disciplina l'ipotesi in cui i soggetti da ultimo citati non possano presentarsi in udienza, seppur regolarmente citati, giustificando il proprio impedimento a comparire con la sottoposizione all'obbligo di quarantena o di isolamento fiduciario.

In virtù di quanto indicato nella disposizione in commento, in tal caso, i processi penali dovranno essere rinviati con sospensione del termine di prescrizione.

Restano fuori dalla previsione normativa, dunque, i casi in cui i soggetti indicati dalla norma in commento, pur non essendo sottoposti all'obbligo di quarantena o di isolamento fiduciario, non si presentino in udienza per timori legati all'emergenza sanitaria. Si pensi a titolo esemplificativo ai soggetti che presentano pregresse patologie gravi o a chi risiede nelle c.d. “zone rosse” e teme di poter diffondere il virus.

Si tratta di ipotesi molto frequenti che a, rigor di logica, dovrebbero essere tenute in considerazione al fine di far fronte all'emergenza sanitaria pur nell'ottica di salvaguardare l'efficienza del processo penale.

In tali casi, considerato che l'impedimento a comparire della persona da esaminare non rientra fra i casi specificamente previsti dalla legge, il giudice dovrebbe disporre il rinvio del processo senza procedere alla sospensione del termine prescrizionale. In linea di principio, peraltro, i soggetti interessati potrebbero persino rischiare di subire le sanzioni previste ex art. 133 c.p.p. ove la ragione dell'assenza, seppur comunicata tempestivamente, non venga considerata come legittimo impedimento.

L'inquadramento della novità legislativa nel contesto della disciplina ordinaria

La considerazione appena esposta deriva dall'inquadramento sistematico del meccanismo previsto dall'art. 23-ter d.l. n. 137/2020 che opera come causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall'articolo 159 del Codice penale – che prevede, appunto, che il corso della prescrizione rimanga sospeso ogniqualvolta la sospensione del procedimento o del processo penale sia imposta da una particolare disposizione di legge (Corte Cost. sentenza n. 278 del18 novembre 2020).

Non pare esservi ragione, infatti, per discostarsi da quanto stabilito dal Giudice delle Leggi con la citata sentenza avente ad oggetto la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dell'art. 83, comma 4 d.l. n. 18/2020 nei casi di rinvio d'ufficio delle udienze penali. Normativa giustificata, secondo la Consulta, dalla tutela del bene della salute collettiva per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un momento di eccezionale emergenza sanitaria.

È interessante, inoltre, rilevare come la Corte costituzionale abbia evidenziato la funzione di cerniera svolta dall'art. 159 c.p. considerato che esso contiene, da un lato, “una causa generale di sospensione” che scatta quando la sospensione del procedimento o del processo è imposta da una particolare disposizione di legge, e, dall'altro lato, un elenco di casi particolari.

Non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dalla norma da ultimo citata, il rinvio del processo per assenza di testimoni, periti, consulenti e imputati in procedimento connesso regolarmente citati, dovuta a ragioni differenti dalla sottoposizione a quarantena o a isolamento diurno, anche se giustificabile dalla necessità di tutela della salute, non dovrebbe comportare la sospensione del termine di prescrizione.

In conclusione

La normativa dell'emergenza è per sua natura frammentaria e disorganica. I nodi da sciogliere per rendere efficiente e omogenea la disciplina processuale sono diversi e operano a differenti livelli. Il cambio di rotta introdotto con il d.l. n. 137/2020 e volto ad evitare il generalizzato rinvio delle udienze penali, presuppone la informatizzazione del procedimento e la formazione del personale e degli operatori. Non avendo potuto beneficiare di un “periodo di prova” le misure innovative si scontrano talvolta con l'obsolescenza delle strutture e degli strumenti presenti nei tribunali e con la scarsa attitudine informatica di parte degli operatori del diritto.

Al netto delle questioni oggettive, tuttavia, bisogna rilevare che, con specifico riferimento all'art. 23-ter del citato decreto, emergano delle questioni da risolvere sotto il profilo pratico e sistematico.

Quanto al primo aspetto non viene chiarito come il soggetto posto in quarantena o isolamento possa far pervenire al Tribunale la propria comunicazione. Al fine di evitare di rendere poco effettiva la previsione legislativa in commento si sarebbe potuto, forse prevedere la possibilità di fornire tale avviso a mezzo di posta elettronica, e specificare che nei decreti di citazione siano indicati gli indirizzi di riferimento delle cancellerie interessate (si consideri che il testimone potrebbe risiedere lontano dal del Tribunale, che lo stesso potrebbe non conoscere i difensori interessati al procedimento e che a causa della misura restrittiva non potrebbe utilizzare la posta ordinaria).

Quanto al profilo sistematico emerge, poi, la necessità di coordinare la normativa nazionale e quella locale. Come noto, infatti, non essendo stata riproposta nel decreto di ottobre la disciplina sul rinvio d'ufficio delle udienze, al fine di evitare la celebrazione di processi in sedi particolarmente anguste, con aule dalle dimensioni ristrette o in luoghi in cui vi è un'elevata percentuale di contagi, sono state emanate diverse linee guida locali da parte dei “Capi degli uffici giudiziari”.

Con i provvedimenti in questione si consente sovente ai magistrati di sfoltire i ruoli d'udienza procedendo al rinvio d'ufficio di parte dei processi ove le condizioni non siano tali da garantire il distanziamento minimo di sicurezza. In tali casi e in assenza di una “disposizione di legge” ex art. 159 c.p. non sarà possibile disporre la sospensione della prescrizione.

Ragioni di coerenza logica e sistematica avrebbero forse dovuto indurre il legislatore a introdurre e disciplinare anche nel decreto n. 137 del 2020 le ipotesi di rinvio d'ufficio delle udienze (con specifico riferimento alla eventuale sospensione dei termini di prescrizione) fino al superamento della situazione di emergenza.

Pur non intendendo approfondire le criticità della regolamentazione locale adottata in supplenza di quella nazionale (spesso sotto forma di linee guida non vincolanti), pare potersi affermare che la scelta del non intervento, forse dovuta alla delicatezza delle conseguenze delle scelte normative (come dimostrato dai dibattiti dottrinari e giurisprudenziali cui ha dato vita la disciplina introdotta dall'art. 83 del D. L. 18 del 2020), rischia di non portare benefici né sotto il profilo dell'efficienza del processo penale né sotto quello della salute pubblica.

Guida all'apprfondimento

A. Massaro, La sospensione della prescrizione e il principio di irretroattività della legge penale alla prova dell'emergenza Covid-19: le questioni di legittimità costituzionale, Osservatorio costituzionale, 5/2020, p. 160;

M Gialuz, J. Della Torre, D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale: sulla “giustizia virtuale” servono maggiore cura e consapevolezza, in Sistema penale 2020;

L. G. Velani, Gestione dell'emergenza covid-19 e processo penale: un prodotto discutibile destinato a imporsi stabilmente?, in L.P. 2020;

G. L. Gatta, Il corso della giustizia e il corso della prescrizione del reato durante l'emergenza covid-19, in Sistema penale 2020.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario