Notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento a mezzo ufficiale giudiziario in caso di impossibilità di notifica a mezzo PEC

Gianluca Tarantino
28 Gennaio 2021

L'art. 15, comma 3, l. fall., nel testo attualmente vigente, introduce una disciplina speciale semplificata che esclude l'applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall'art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica.

Con l'ordinanza n. 1058/21 del 21 gennaio, il S.C. ribadisce la specialità della normativa relativa alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento rispetto alle ordinarie procedure di notifiche degli atti giudiziari, soprattutto per quanto concerne le eventuali irreperibilità del destinatario.

Il caso. La vicenda prende avvio dall'opposizione alla dichiarazione di fallimento pronunciata nei confronti di una società. Sia in sede di reclamo che in sede di appello da parte della società fallita venivano contestate, in primo luogo, le modalità di notifica del ricorso e, in subordine, il contenuto della relata di notifica, nella quale si attestava l'impossibilità di procedere alla notifica stante l'assenza di personale nei locali aziendali. In particolare, veniva promossa querela di falso su quest'ultimo aspetto, che però veniva dichiarata inammissibile posto che la procura al difensore era rilasciata in forma – a dire della Corte territoriale – irregolare, stante la mancata autenticazione da parte di un pubblico ufficiale. Il S.C. accoglie il motivo di ricorso su questo profilo, ritenendo sufficiente il rilascio della procura al difensore senza la necessità di ulteriori attestazioni.

Le modalità di notifica dell'istanza di fallimento. Secondo l'art. 15 comma 3 della l.fall., la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all'indirizzo della stessa e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese; nel caso anche quest'ultima non vada a buon fine, la notifica si realizza mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro. La disciplina così sommariamente riassunta assume il carattere di specialità rispetto alla disciplina ordinaria prevista dall'art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica, introducendo una disciplina speciale semplificata.

L'accertamento della irreperibilità. La specialità della disciplina in tema di notificazioni sopra menzionata comporta, come anche riportato nella pronuncia in commento, che l'ufficiale giudiziario non deve accertare l'irreperibilità oggettiva dell'imprenditore presso la propria sede, perché tale verifica non è coerente con l'impostazione della normativa in parola e soprattutto non è coerente con un sistema semplificato che poggia sulla responsabilizzazione dell'imprenditore, il quale deve correttamente determinare le modalità della propria reperibilità, per posta certificata e di persona, rimanendone responsabile.

Notifica ad impresa individuale. La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento di un'impresa individuale, con il pedissequo decreto di sua convocazione ex art. 15 della l.fall., è ritualmente eseguita nei confronti della persona fisica dell'imprenditore, secondo le regole di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c., attesa la totale identificazione esistente tra quest'ultimo e l'impresa. In tale prospettiva, si ritiene valida la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento all'indirizzo di PEC della società in liquidazione estratto dal registro INIPEC, senza che sia necessaria analoga notifica anche al commissario liquidatore.

Notifica a società cancellata dal registro delle imprese. Analogamente, in caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo di posta elettronica certificata, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese e, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva la sede.

Notifica a mezzo polizia giudiziaria. Secondo la giurisprudenza, la notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di notificazione, tramite polizia giudiziaria, non è inesistente, bensì nulla, in quanto non totalmente incompatibile con le regole della procedura prefallimentare; sicché il vizio resta sanato ove la notifica sia giunta a buon fine per aver raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza del destinatario, nonché, a maggior ragione, quando il debitore, informato del deposito del ricorso e della fissazione dell'udienza, si sia costituito innanzi al tribunale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento.

Mancata notifica via PEC. Come visto, si può procedere alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario della istanza di fallimento in caso di esito negativo della notifica via PEC. In particolare, dell'impossibilità di procedere alla notificazione a mezzo PEC ben può essere data attestazione, anche postuma, da parte del cancelliere poiché l'art. 15 comma 3 della l.fall. non prevede particolari modalità al riguardo, né richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata attestante l'esito negativo dell'invio.

Querela di falso verso la relata di notifica. L'ordinanza in esame affronta anche il tema dell'esperibilità della querela di falso avverso quanto risultante nella relata di notifica, posto che, nel caso di specie, il ricorrente riteneva non corretto il riferimento all'assenza dell'imprenditore all'ora indicata nei locali dell'impresa. Sul punto, è pacifico che la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco. Al tempo stesso, non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, sebbene tali attestazioni siano però assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria.

Querela di falso e procura al difensore. L'ordinanza cassa la pronuncia della Corte territoriale che, in maniera alquanto discutibile, aveva ritenuto non valida la procura rilasciata al difensore per la proposizione della querela di falso, in quanto priva di attestazione di un pubblico ufficiale. In realtà, come rileva il S.C., non è necessaria l'attestazione o la certificazione di un pubblico ufficiale, ma è sufficiente la procura rilasciata al difensore con l'indicazione degli estremi dell'atto che si contesta. In termini analoghi, per la giurisprudenza, l'atto di citazione, con il quale sia proposta in via principale la querela di falso relativa ad un documento, può essere sottoscritto anche dal solo difensore munito di procura speciale ad litem rilasciata in calce o a margine dell'atto, in quanto in astratto idonea a conferire il relativo potere se soddisfa i requisiti di cui all'art. 221 comma 2 c.p.c.

*fonte:www.dirittoegiustizia.it

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