Vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati: sarà il tutore ad esprimere il consenso
11 Gennaio 2021
L'art. 5 d.l. 5 gennaio 2021, n. 1 ha fornito cogenti disposizioni in merito alla individuazione dei soggetti chiamati alla manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite. Il comma 1 prevede che il consenso in tali casi sia manifestato dal tutore, curatore o amministratore di sostegno ovvero del fiduciario di cui all'art. 4 l. n. 219/2017, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 l. n. 219/2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere. Inoltre in caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso. In tali casi, nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacità naturale dell'interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato (comma 2). Il comma 3 prevede infatti che la manifestazione del consenso avvenga in forma scritta ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, l. n. 219/2017. Il consenso così espresso sarà immediatamente e definitivamente efficace. In ogni caso, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione (comma 4). Inoltre qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa (comma 5). Entro 48 ore dal ricevimento degli atti, il giudice tutelare convalida con decreto motivato ed immediatamente esecutivo il consenso espresso oppure ne denega la convalida (comma 6). Tale decreto sarà comunicato entro le 48 ore successive all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona è ricoverata (comma 7). Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e' privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida (comma 8). Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino (comma 9). Infine, in caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'art. 3, comma 5, l. n. 219/2017, affinchè disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale. |