Non è autonomamente impugnabile l'iscrizione nell'Elenco ANAC sull'in house

29 Gennaio 2021

L'affidamento di commesse pubbliche attraverso il modello dell'in house providing è soggetto a presidi di legalità e di trasparenza ulteriori rispetto alla mera iscrizione di una p.a. nell'Elenco tenuto dall'ANAC, ragion per cui quest'ultima non è immediatamente lesiva per gli operatori economici operanti sullo stesso mercato.

Benché la sentenza si inserisca nella ormai annosa querelle circa la possibilità per il CINECA di ricorrere alla forma di affidamento in house – su cui neanche il Consiglio di Stato aveva raggiunto in passato una posizione univoca (cfr. Cons. Stato, Sez. II, parere 30 gennaio 2015, n. 298 e Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660) – la pronuncia in esame merita di essere segnalata per autonomi profili di interesse.

Nel caso di specie, oggetto di contestazione erano state le determinazioni con cui l'ANAC aveva inserito gli enti aderenti al CINECA nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1, d.lgs. n. 50/2016. In particolare, tali provvedimenti erano divenuti il bersaglio delle censure di legittimità formulate da parte di un operatore economico che riteneva l'inclusione degli enti nel sistema dell'in house providing una prima spia della futura sottrazione di commesse al mercato concorrenziale.

Accogliendo le eccezioni di rito del CINECA e dell'ANAC, tuttavia, il TAR ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse stante la mancata immediata lesività dei provvedimenti impugnati.

Anche valorizzando le considerazioni espresse dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere n. 282/2017 del 1° febbraio 2017 sullo schema delle relative Linee guida, il TAR ha ritenuto che l'iscrizione nell'elenco rappresenti una condizione necessaria ma non sufficiente perché le p.a. dispongano in concreto l'affidamento in house essendo richiesta, a tal fine, anche una dettagliata e specifica motivazione per ciascun affidamento.

Secondo il Collegio, dunque, l'effetto pregiudizievole nei confronti del mercato (e dunque di possibili aspiranti concorrenti) si attualizza solo in occasione del provvedimento di affidamento in house da parte di un'amministrazione aggiudicatrice e non per effetto della mera iscrizione di tale ente nell'Elenco tenuto dall'ANAC che, quindi, non è autonomamente impugnabile.

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