Il soccorso istruttorio non è attivabile nel caso di presentazione di una garanzia provvisoria invalida

Redazione Scientifica
27 Gennaio 2021

La procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti può essere attivata per supplire alle...

La procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti può essere attivata per supplire alle “carenze di qualsiasi elemento formale della domanda”, con esclusione di quelle “afferenti all'offerta” e la garanzia provvisoria, destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto non imputabile alla Stazione appaltante (cfr. art. 93, comma 6 d.lgs. n. 50) non costituisce un elemento formale, ma, in quanto posta a “corredo” dell'offerta (cfr. art. 93, comma 1), deve ritenersi “afferente” alla stessa (e non alla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione). Come tale, essa deve ritenersi sottratta – per il principio che impedisce, a salvaguardia della par condicio, la modifica delle proposte negoziali da parte dei concorrenti – alla possibilità di soccorso istruttorio.

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