La mera iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 non è dotata di immediata lesività e, dunque, non è autonomamente impugnabile

Redazione Scientifica
27 Gennaio 2021

Per le Amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui...

Per le Amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all'art. 5 del Codice dei contratti, iscritte nell'Elenco di cui al comma 1 dell'art. 192 del medesimo Codice, tale iscrizione è condizione necessaria ma non sufficiente per procedere, in concreto, ad un affidamento in house essendo, a tal fine, richiesta anche una dettagliata e specifica motivazione per ciascun affidamento. Ne discende che l'effetto pregiudizievole nei confronti di un soggetto (asseritamente) concorrente si attualizza soltanto in occasione del provvedimento di affidamento in house da parte di una Amministrazione aggiudicatrice e non all'esito della mera iscrizione di tale ente nell'Elenco di cui all'art. 192, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, la quale, dunque, non è autonomamente impugnabile

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