Annullamento della sentenza ai soli effetti civili: il rinvio deve essere sempre disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello
29 Gennaio 2021
La Sezione IV della Cassazione penale, rilevando un contrasto in giurisprudenza, aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: se, in caso annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prove dichiarative ritenute decisive, della sentenza di secondo grado che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio vada disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello ovvero dinanzi al giudice penale (ord. n. 30858/2020). Le Sezioni Unite, all'udienza del 29 gennaio 2021, hanno risolto la questione nel senso che: il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., che così dispone con riferimento a tutti i casi di annullamento che abbiano ad oggetto esclusivamente le statuizioni ad effetti civili. |