In G.U. le regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT
01 Febbraio 2021
Lo scorso 11 gennaio 2021 sono state pubblicate in G.U. le regole tecniche operative del processo amministrativo telematico; il decreto 28 dicembre 2020 ha sostituito il precedente provvedimento del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020. Il Presidente ha inteso integrare – sino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – le regole tecnico operative che già governano il PAT, con regole tecniche operative più specificatamente dedicate alla discussione delle udienze da remoto.
Il Decreto, dunque, ha integrato le norme già in vigore per il PAT con quelle adottate per far fronte alla crisi epidemiologica, sì da favorire e consentire la corretta interpretazione della normativa emergenziale e con particolar riguardo all'udienza in modalità telematica che – in forza del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Milleproroghe) – sarà in vigore (almeno) sino al 30 aprile 2021. E dunque, il decreto 28 dicembre 2020 in parola ripercorre – all'art. 2 – le modalità di svolgimento delle udienze telematiche introdotte (da ultimo) con l'art. 4 comma 1 del D.L. 25 giugno 2020, n. 28 convertito – con modificazioni – dalla Legge 25 giugno 2020, n.70.
Ciò che più rileva, però, è l'allegato 3 del citato decreto che – più compiutamente – delinea le specifiche tecniche per lo svolgimento di tali udienze. L'allegato tratta aspetti ed elementi diversi tra loro e dei cui profili maggiormente rilevanti si darà conto di seguito. Anzitutto, l'allegato specifica che la piattaforma Teams, in uso presso la giustizia amministrativa: i) garantisce il rispetto della sicurezza delle comunicazioni attraverso avanzati sistemi di crittografia del traffico dati; ii) prevede, per gli utenti interni all'amministrazione, l'autenticazione centralizzata a livello di organizzazione e la crittografia dei dati in transito e a riposo; iii) utilizza dei data center localizzati sul territorio dell'Unione europea (art. 3 dell'allegato 3).
Il successivo art. 4, specifica poi che l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di trattazione da remoto è effettuato dalla segreteria a mezzo PEC a tutte le parti costituite e che ad esse debba essere indirizzato, poi, l'avviso con il link necessario a partecipare alle udienze o alle camere di consiglio; Ancora poi, il decreto si premura (art. 4) di specificare che il deposito dell'istanza di discussione debba essere effettuato tramite il “modulo deposito atto” disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa avendo cura di selezionare la specifica voce dal menù a tendina. Si specifica – inoltre – che qualora l'istanza sia presentata dalla parte privata autorizzata a stare in giudizio personalmente e che non sia in possesso di strumenti di firma digitale, è ammesso il deposito della stessa in formato analogico sottoscritto con firma autografa per il tramite del mini-urp della segreteria dell'ufficio giudiziario che provvederà al caricamento con modalità telematiche e gli atti così caricati entreranno a far parte del fascicolo telematico.
L'allegato, poi, specifica che il decreto con cui il Presidente del collegio dispone la discussione orale, debba essere redatto, comunicato e pubblicato con modalità telematiche. Di seguito, ancora, l'allegato si sofferma anche sulle modalità attraverso le quali debba essere redatto il verbale d'udienza evidenziando come in esso debba darsi atto delle modalità di accertamento dell'identità dei soggetti ammessi a partecipare al collegamento da remoto – previa esibizione del documento di riconoscimento – e della loro conoscenza dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del regolamento (UE).
Infine, poi, l'allegato 3 – all'art. 9 – specifica che per la camera di consiglio decisoria – quella a cui partecipano i soli magistrati per deliberare – è consentito l'utilizzo dei seguenti strumenti di audio e videoconferenza: i) call conference utilizzando gli apparati telefonici in dotazione ai magistrati della Giustizia amministrativa; ii) attraverso la convocazione di una riunione virtuale dedicata con la piattaforma in uso preso la Giustizia amministrativa, con il divieto di utilizzare la messagistica interna alla piattaforma.
Il decreto (che è entrato in vigore a far data dal 16 gennaio 2021), pertanto, assolve un onere più “tecnico” che giuridico: per gli operatori del diritto, infatti, nihil sub sole novum; essi continueranno ad operare (almeno fino alla fine di aprile) con le stesse modalità – e, sia consentito, difficoltà – con cui, ormai, sono chiamati a fare i conti sin dallo scorso marzo. |