Recidiva qualificata: ai fini della procedibilità d'ufficio per i reati contro il patrimonio equivale alle aggravanti ad effetto speciale

Redazione Scientifica
01 Febbraio 2021

Se il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale, contenuto nell'art. 649-bis c.p. ai fini della procedibilità d'ufficio per taluni reati contro il patrimonio, vada inteso come riguardante anche la recidiva qualificata di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 99 dello stesso codice.

Le Sezioni Unite della Cassazione penale, chiamate a pronunciarsi sulla questione controversa in giurisprudenza: se il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale, contenuto nell'art. 649-bis c.p. ai fini della procedibilità d'ufficio per taluni reati contro il patrimonio, vada inteso come riguardante anche la recidiva qualificata di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 99 dello stesso codice,

hanno affermato il seguente principio di diritto:

Il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis c.p., ai fini della procedibilità d'ufficio, per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche la recidiva qualificata – aggravata, pluriaggravata e reiterata – di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma c.p. (Cass. pen., Sez. Unite, n. 3585/2021).