Spetta alla giurisdizione ordinaria conoscere della risoluzione per sopravvenuta interdittiva in applicazione di una clausola contrattuale
01 Febbraio 2021
Il caso. La decisione in esame muove dal ricorso, proposto dal consorzio appaltatore, avverso l'atto con cui l'amministrazione committente, in dichiarata applicazione della previsione negoziale che imponeva “Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell'appalto, diano esito positivo, il presente Contratto si risolverà di diritto, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011”, aveva risolto il contratto di affidamento di lavori dopo aver verificato l'emissione di un'interdittiva antimafia.
La soluzione giuridica: Il Collegio, nel decidere la vertenza, dopo aver richiamato il testo della “clausola contrattuale che prevede la risoluzione di diritto del contratto al verificarsi dell'evento in essa contemplato”, ha precisato che l'effetto risolutivo da essa derivato “non costituisce in alcun modo esercizio di poteri pubblicistici di autotutela, trattandosi ben diversamente dell'esercizio di poteri negoziali” esercitati dalla stazione appaltante “quale parte contrattuale in posizione paritetica con l'altro contraente”.
Per l'effetto il T.A.R. ha sancito l'inammissibilità del proposto gravame per difetto di giurisdizione, affermando che spetta al Giudice Ordinario conoscere delle “vicende negoziali successive alla stipula del contratto”, richiamando a sostegno della propria tesi anche il disposto dell'art. 133, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 104/2010 (“D'altra parte si è palesemente al di fuori dell'ambito di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, comma 1, lett. e) c.p.a., che ha riguardo alle sole procedure di affidamento contrattuale”). |