Svolgimento delle procedure elettroniche: sulle fasi e-notification, e-access, e-submission ed e-Certis e sull'attitudine fidefaciente dei verbali di gara

Redazione Scientifica
21 Gennaio 2021

In base alle specifiche operative di cui all'art. 52 del d. lgs. n. 50/2016, integrate dalle regole tecniche definite dalla circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 ...

In base alle specifiche operative di cui all'art. 52 del d. lgs. n. 50/2016, integrate dalle regole tecniche definite dalla circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), nelle procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici la “dematerializzazione” dei dati e lo scambio di informazioni “con mezzi elettronici” concerne, relativamente alla fase di pre-aggiudicazione: a) la c.d. e-notification (cioè la pubblicazione elettronica dei bandi di gara); b) il c.d. e-access (accesso elettronico ai documenti di gara); c) la c.d. e-submission (cioè la presentazione delle offerte in formato elettronico, con attribuzione dei codici identificativi personali necessari ad operare sulla relativa piattaforma telematica: cfr. art. 58, comma 4); d) il c.d. e-Certis (il sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati più frequentemente richiesti nelle gare d'appalto); e) il ricorso all'ESPD (documento europeo unico di gara).

È evidente, per contro, che, una volta scaduto il termine di ricezione delle offerte, l'esame delle dichiarazioni e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito, la valutazione, in successione, delle offerte tecniche e di quelle economiche, sono effettuate dalla stazione appaltante secondo le ordinarie modalità off line (cfr. art. 58, comma 6, la cui abrogazione, ad opera dell'art. 37, comma 1, lettera b) del d. lgs. 19 aprile 2017, n. 56 è dovuta, come emerge dalla relazione illustrativa, alla inutilità della previsione, in quanto già operante alla luce delle regole generali, comprensivamente richiamate dal comma 1).

Per queste attività, la mera comunicazione (attraverso la pubblicazione sulla piattaforma telematica) avviene con il mezzo elettronico, senza ricorso alla verbalizzazione cartacea.

Nondimeno, le quante volte la stazione appaltante (e, segnatamente, la Commissione giudicatrice) abbia materialmente redatto verbale “cartaceo” delle operazioni effettuate, sottoscrivendolo senza ricorso alla firma digitale, si è in presenza – sempreché sia stata curata la pubblicazione dei verbali, anche in formato pdf, a fini di trasparenza e di accesso – di una mera irregolarità formale, non idonea ad inficiare la correttezza e la legittimità delle operazioni valutative effettuate. E ciò in quanto siffatte modalità sono perfettamente in grado di conseguire comunque lo scopo informativo, a cui sono normativamente preordinate.

E' da escludere che l'intera procedura debba svolgersi in forma telematica e deve essere confermata l'attitudine fidefaciente dei verbali di gara, la cui ventilata falsità, materiale od ideologica, avrebbe deve essere fatta valere con querela di falso (Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2019, n. 7270; Id. 18 febbraio 2013, n. 978; Id., III, 27 settembre 2016, n. 3970).

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