Non è necessaria l'iscrizione all'albo degli agenti di riscossione nel caso di affidamento del servizio di rilevazione automatica della velocità veicolare

Redazione Scientifica
21 Gennaio 2021

La giurisprudenza è consolidata nella distinzione, in relazione ai servizi di rilevazione automatica della velocità veicolare, di due diverse fattispecie, secondo che la prestazione che ne costituisce programmatico...

La giurisprudenza è consolidata nella distinzione, in relazione ai servizi di rilevazione automatica della velocità veicolare, di due diverse fattispecie, secondo che la prestazione che ne costituisce programmatico oggetto: a) integri “un compito di mero supporto all'attività dell'ente e/o di attività di recupero di crediti”, restando in capo all'Ente locale “la titolarità […] delle attività relative all'accertamento e riscossione delle entrate”; b) si accompagni ad una “vera e propria attività di accertamento (dovendosi individuare il soggetto debitore e notificargli il verbale) e di riscossione”.

Solo nel secondo caso sussiste (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1421; Id., 20 aprile 2015, n. 1999; Id., 31 gennaio 2017, n. 380) la necessità che, in base all'art. 52, comma 5, lettera b) n. 1 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 l'affidamento operi a favore di soggetti “iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1”.

L'interpretazione letterale e restrittiva della norma si giustifica: a) alla luce della necessità che solo quando si trovino concretamente “a gestire entrate pubbliche e l'incasso delle stesse su propri conti correnti” i soggetti affidatari, abilitati al “maneggio di danaro pubblico”, siano sottoposti ad un preventivo e formale vaglio di “affidabilità patrimoniale”, attraverso il controllo ministeriale sulla capacità economica, sulla capacità organizzativa e in ordine ai requisiti di moralità prescritti; b) in base al principio di proporzionalità, che – difettando tali speciali condizioni – renderebbe il requisito, in quanto arbitrariamente limitativo della concorrenza, non solo non necessario, ma irragionevole e sproporzionato.

Invero, come statuito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 10 maggio 2012, C-357/10 e C-359/10, l'applicazione generalizzata ad ogni tipologia di gara, a prescindere dall'importo del contratto, del requisito di capitale minimo necessario per l'iscrizione all'albo dei concessionari, costituisce una misura sproporzionata rispetto al pur legittimo obiettivo perseguito dall'Amministrazione di tutelarsi rispetto all'inadempimento del privato affidatario, poiché quest'ultimo può essere realizzato senza arbitrarie barriere di ingresso, semplicemente modulando i requisiti di capacità tecnica e finanziaria “in funzione del valore dei contratti di cui essa è effettivamente titolare” (§ 44 della motivazione).

Per giunta, qualora l'oggetto dell'appalto sia costituito solo dall'attività di supporto alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate, tributarie e non, degli Enti locali, e non già dall'affidamento di una concessione omnicomprensiva del servizio, non viene in rilievo l'attribuzione di funzioni pubbliche, giacché il controllo e la responsabilità su tutte le attività di accertamento e riscossione rimane in capo alla stazione appaltante, attraverso l'utilizzo di modelli da questa predisposti, nonché attraverso il controllo e l'assunzione di responsabilità da parte del funzionario responsabile del Comune su tutte le attività svolte dall'aggiudicataria (cfr. Cons. Stato, V,. n. 380/2017 cit.).

Non è inutile soggiungere, infine, che il tentativo – operato con l'art. 1, comma 1 d.l. 16 ottobre 2017, n.148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172 – di generalizzare a “tutte le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione” il requisito della iscrizione all'albo, non ha avuto seguito, essendo stato soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall'art. 1, comma 39, l. 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Nel caso in cui oggetto di gara siano esclusivamente attività materiali, propedeutiche e di supporto, restando alla stazione appaltante tanto l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, quanto la riscossione dei crediti, ne discende che – non trattandosi di concessione del servizio di riscossione, ma di mero appalto di compiti strumentali – non è necessario il requisito dell'iscrizione all'albo da parte degli operatori economici concorrenti.

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