Sulla rilevanza di procedure fallimentari nei confronti di società terze

Redazione Scientifica
28 Gennaio 2021

L'omessa dichiarazione della mera circostanza che l'amministratore e legale rappresentante dell'impresa partecipante abbia rivestito una simile qualifica anche in altre società dichiarate fallite, senza un'estensione...

L'omessa dichiarazione della mera circostanza che l'amministratore e legale rappresentante dell'impresa partecipante abbia rivestito una simile qualifica anche in altre società dichiarate fallite, senza un'estensione del fallimento ai soci e in assenza di avvio nei confronti dell'amministratore di procedimenti o azioni per condotte potenzialmente integranti illeciti professionali, non comporta l'esclusione dell'operatore economico ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. b), c), f-bis), D.lgs. n. 50/2016. La procedura fallimentare non ha coinvolto l'impresa in gara né il suo amministratore e rappresentante legale, riguardando società terze ed estranee alla procedura di affidamento. Dunque, l'irrilevanza dell'informazione impedisce che possa operare una causa di esclusione per documentazione e dichiarazioni non veritiere (il collegio ha anche osservato che mancava nella lex specialis una diversa previsione che in modo chiaro, preciso e univoco introducesse un tale obbligo dichiarativo). Parimenti, la situazione in esame non sembra poter rilevare ai sensi del comma 13 del citato art. 80, in quanto appare inidonea ad incidere sull'integrità e affidabilità professionale dell'operatore economico.

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