La seconda PEC determina un perfezionamento “provvisorio” del deposito telematico
02 Febbraio 2021
Così ha deciso la Cassazione civile con la sentenza n. 1956/21, depositata il 28 gennaio.
La Corte d'appello di Venezia dichiarava inammissibile il reclamo spiegato da una S.r.l. nei confronti della sentenza dichiarativa di fallimento.
La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza, osserva che la società non ha indicato specificatamente gli atti su cui il ricorso si fonda (art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.) ribadendo (Cass. civ., sez. un., 26 febbraio 2019, n. 5640) che ove sia denunciato un error in procedendo, la Cassazione è anche giudice del fatto e può esaminare direttamente gli atti in causa. Tuttavia, la parte ricorrente deve indicare gli elementi individuanti il fatto processuale di cui si domanda il riesame.
*fonte:www.dirittoegiustizia.it |