La Cassazione ribadisce la necessità di audizione diretta del minore infradodicenne

Redazione Scientifica
02 Febbraio 2021

Il minore rappresenta una parte sostanziale del procedimento diretto a stabilire le modalità di affidamento, per cui, essendo portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli dei genitori, ha diritto di esporre le proprie ragioni nel corso del processo, a contatto diretto con l'organo giudicante.

Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1474/21, depositata il 25 gennaio.

Il Tribunale di Pesaro disponeva l'affidamento di due minori, nati da una relazione more uxorio, congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, stabilendo modalità e tempi di permanenza dei minori presso il padre. Quest'ultimo proponeva reclamo, ma la Corte d'Appello confermava integralmente la decisione di prime cure, ritenendo di non procedere all'audizione dei due figli per contrasto con i loro interessi.
La vicenda è giunta all'attenzione della Suprema Corte.

Il padre si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies c.c., dell'art. 12 della Convenzione di New York e dell'art. 6 Cedu, per non aver la Corte territoriale disposto l'audizione almeno della figlia maggiore, di 11 anni di età e quindi perfettamente in grado di esprimersi in ordine all'affidamento. La doglianza risulta fondata.

Il Collegio ricorda che in tutti i procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., in caso di assunzione di provvedimenti relativi alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento a pena di nullità. Il giudice deve dunque motivare in modo specifico e circostanziato la scelta di non disporre l'audizione, soprattutto quando l'età del minore si avvicina a quella dei 12 anni, oltre la quale sussiste l'obbligo legale dell'ascolto. Tale onere motivazionale ricorre non solo quando il giudice ritenga il minore incapace di discernimento o l'esame superfluo oppure in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora, invece che procedere all'ascolto diretto, opti per un ascolto c.d. “delegato”.
Nel caso di specie, il giudice di merito non si è attenuto a tali principi, escludendo l'audizione della figlia undicenne della coppia in assenza di adeguata motivazione sulla sua capacità di discernimento, limitandosi ad un laconico riferimento allo stato di estrema tensione dei rapporti tra le parti, contrapposizione ed elevata conflittualità.
Risulta in conclusione contraddetto il principio secondo cui «il minore costituisce una parte sostanziale del procedimento diretto a stabilire le modalità di affidamento, per cui, essendo portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli dei genitori, ha diritto di esporre le proprie ragioni nel corso del processo, a contatto diretto con l'organo giudicante».
Per questi motivi, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello in diversa composizione.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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