Sull'obbligo di visita dello stato dei luoghi

02 Febbraio 2021

Laddove gli atti di gara prevedano l'obbligo di effettuare un sopralluogo entro un termine definito, l'Amministrazione esclude il concorrente che non abbia effettuato il sopralluogo, ma non quello che abbia effettuato il sopralluogo in ritardo. Il mancato rispetto del termine, infatti, si riverbera sulla adeguata formulazione dell'offerta, ma non anche sulla partecipazione del concorrente alla procedura di gara.

La vicenda. Una stazione appaltante svolgeva una procedura negoziata sotto la soglia di rilevanza europea, avente ad oggetto il servizio di vigilanza di un impianto. Gli atti di gara prevedevano l'obbligatorietà per i concorrenti di eseguire un sopralluogo e fissavano un termine entro il quale questo avrebbe dovuto essere effettuato. L'impresa aggiudicataria aveva svolto il sopralluogo oltre il termine indicato dagli atti di gara. Per tale ragione, l'aggiudicazione veniva impugnata da altro concorrente, sul rilievo che l'adempimento in questione avesse non solo lo scopo di consentire ai concorrenti di formulare un'offerta che tenesse in adeguata considerazione le effettive esigenze e caratteristiche del servizio richiesto, ma anche di ponderare l'offerta in un tempo adeguato.

La soluzione giuridica. La sentenza afferma che l'obbligo di sopralluogo assume un ruolo sostanziale, essendo esso strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e, conseguentemente, è funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica ed economica.

Il Collegio prende atto che, nella vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, la giurisprudenza ha dubitato della correttezza dell'obbligo di effettuare il sopralluogo, a pena di esclusione dalla procedura di gara. Tale dubbio è stato alimentato, da una parte, dalla circostanza che il sopralluogo obbligatorio – dapprima disciplinato dall'art. 106 del d.P.R 207 del 2010 – è stato considerato dall'art. 79, comma 2, c.c.p. soltanto ai fini di una corretta determinazione dei termini di presentazione delle offerte; dall'altra parte, dal possibile contrasto con i principi di massima partecipazione alle gare e divieto di aggravio del procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3581).

Nella pronuncia in commento, il Consiglio di Stato – senza soffermarsi sulla compatibilità tra obbligatorietà del sopralluogo e principio di tassatività delle cause di esclusione – ha ritenuto che la legge di gara che prescrive il sopralluogo a pena di esclusione entro un dato termine, vada inteso in senso restrittivo, ossia come comportante l'esclusione per il solo mancato sopralluogo e non anche in caso di sopralluogo ritardato. Il ritardo infatti costituisce una circostanza atta a riverberarsi sulla adeguata formulazione dell'offerta e non anche sulla partecipazione del concorrente alla procedura di gara.

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