Gare telematiche e pubblicità delle sedute

02 Febbraio 2021

Le procedure in modalità telematica offrono il vantaggio della massima sicurezza quanto alla conservazione dell'integrità degli atti e alla tracciabilità dei flussi di dati tra i singoli partecipanti, pertanto, l'apertura delle offerte non deve necessariamente avvenire in seduta pubblica.

La vicenda. Una stazione appaltante indiceva una procedura suddivisa in quattro lotti, da svolgersi in modalità telematica. Gli atti di gara prevedevano che ciascun concorrente potesse aggiudicarsi il numero massimo di due lotti e che, nel caso in cui un concorrente fosse aggiudicatario di due lotti, non si sarebbe proceduto all'apertura delle offerte presentate per i lotti ulteriori.

Un operatore economico partecipava ai lotti numeri uno, due e quattro. Rivelatosi aggiudicatario dei primi due, non veniva aperta l'offerta relativa al lotto quattro. Tale lotto veniva dunque aggiudicato a un'altra impresa.

In seguito, tuttavia, l'Amministrazione annullava l'aggiudicazione del primo lotto in favore del concorrente e, dunque, procedeva ad aprire la sua offerta relativamente al lotto quattro. A differenza di quanto previsto dal disciplinare di gara, le operazioni di apertura dell'offerta economica non venivano svolte in seduta pubblica. Il concorrente si rivelava miglior offerente e, dunque, veniva annullata la precedente aggiudicazione.

Il precedente aggiudicatario del lotto quattro impugnava gli atti di gara, lamentando la violazione delle regole in tema di pubblicità delle sedute relativamente alla fase dell'apertura dell'offerta economica.

La pubblicità delle sedute di gara. Il Collegio evidenzia la rilevanza del principio di pubblicità, quale diretto corollario del principio di trasparenza, che costituisce un indefettibile momento qualificante delle procedure di evidenza pubblica anche in ragione dei rapporti di immediato e diretto collegamento con le esigenze di tutela della concorrenza e di corretto funzionamento del mercato.

L'apertura in seduta pubblica delle buste contenenti tanto la documentazione amministrativa quanto le offerte, tecniche ed economiche, garantisce i concorrenti dal pericolo di manipolazioni successive delle offerte proprie e di quelle altrui, eventualmente dovute ad inserimenti, sottrazioni o alterazioni di documenti (in merito si veda Cons. St., Ad. Plen., 4 gennaio 2011 n. 13; Id., 31 luglio 2012, n. 31).

La pubblicità delle sedute di gara nelle procedure telematiche. La sentenza procede poi a verificare se i suddetti rischi di manipolazioni successive sussistano anche in caso di gare svolte in modalità telematica. Secondo il Collegio, la modalità telematica consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica. Ne consegue che il mancato rispetto del principio di pubblicità delle sedute non comporta l'invalidazione della procedura.

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