L'omessa dichiarazione nel “traffico giuridico” della gara

Simone Abrate
03 Febbraio 2021

L'applicazione nelle gare del principio di autoresponsabilità comporta che chi immette nel traffico giuridico dichiarazioni negoziali è assoggettato agli effetti di esse, secondo il loro oggettivo significato e secondo le normali conseguenze che ne derivano. Conseguentemente chi renda dichiarazioni non veritiere all'amministrazione non può, poi, dolersi delle relative conseguenze che derivino dalle stesse una volta scoperte in sede di controllo successivo. L'omessa dichiarazione di una precedente risoluzione contrattuale iscritta nel Casellario Anac costituisce una “falsa dichiarazione” idonea a giustificare l'estromissione automatica del concorrente dalla gara.

Il caso. La stazione appaltante, nell'ambito deli controlli sul possesso dei requisiti generali post aggiudicazione, ha verificato anche la posizione del subappaltatore indicato nella terna dall'aggiudicataria. E' risultato che il subappaltatore non aveva dichiarato una pregressa risoluzione contrattuale poi iscritta nel Casellario Anac. Per tale ragione, la stazione appaltante ha disposto l'estromissione dalla gara del subappaltatore, segnalando la falsa dichiarazione all'Anac ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.

La soluzione del TAR Lazio. Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso del subappaltatore, confermando la legittimità della sua estromissione dalla gara e, soprattutto, che l'omessa dichiarazione della fattispecie integra gli estremi della falsa dichiarazione.

Il Giudice amministrativo ha evidenziato che la fattispecie “pregressa risoluzione contrattuale” sia pacificamente ricadente all'interno delle cause espulsive di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter) del codice (nella versione, applicabile al caso di specie, successiva alle modifiche apportate dal citato d.l. n. 135/2018) e, per tale ragione, l'operatore economico era onerato della relativa dichiarazione.

Pertanto anche in applicazione del noto principio di autoresponsabilità, secondo cui chi immette nel traffico giuridico dichiarazioni negoziali è assoggettato agli effetti di esse, secondo il loro oggettivo significato e secondo le normali conseguenze che ne derivano, chi renda dichiarazioni non veritiere all'amministrazione non può, poi, dolersi delle relative conseguenze che derivino dalle stesse una volta scoperte in sede di controllo successivo (TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 5436/2020).

Il Tar Lazio, quindi, ha enucleato diversi principi applicabili alla fattispecie:

(i) i concorrenti hanno l'obbligo di dichiarare tutti i fatti e dati che possono rilevare ai fini del giudizio di affidabilità morale spettante alla Stazione Appaltante;

(ii) l'omessa dichiarazione di una precedente risoluzione contrattuale costituisce una “falsa dichiarazione” idonea a giustificare l'estromissione automatica del concorrente dalla gara, e ciò in ragione dell'equiparabilità, ai fini dell'esclusione automatica prevista dall'art. 80, comma 5, lett. f-bis) del codice della dichiarazione omessa (o reticente) rispetto a quella non veritiera;

(iii) la Stazione Appaltante non deve verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente nell'ambito della gara effettuando complessi controlli incrociati con le dichiarazioni rese dal medesimo operatore in altre procedure. Ogni procedura di gara deve beneficiare di un corredo informativo e documentale messo a disposizione dai concorrenti che risulti, oltre che veridico, completo e aggiornato; del resto, sarebbe palesemente contrario ad ogni principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa pretendere che una stazione appaltante verifichi la veridicità delle dichiarazioni rese da un operatore nell'ambito di una gara, effettuando complessi controlli incrociati con le dichiarazioni rese dal medesimo operatore in altre procedure. È, dunque, all'atto della presentazione dell'offerta che si cristallizza lo stato dei fatti e delle circostanze che dà prova della sussistenza dei requisiti di partecipazione a quella specifica gara ed è, pertanto, a quel dato momento – e non in epoche successive o nell'ambito di altre procedure – che deve misurarsi il grado di affidabilità del concorrente.