L'esercizio del potere discrezionale del giudice del merito nella liquidazione giudiziale del compenso all'avvocato

04 Febbraio 2021

Nelle controversie aventi ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, il giudice del merito ha potere discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, laddove ravvisi la mancanza di proporzionalità tra il petitum ed il valore economico effettivo della controversia.
Massima

Nelle controversie aventi ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, il giudice del merito ha potere discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, laddove ravvisi la mancanza di proporzionalità tra il petitum ed il valore economico effettivo della controversia.

Il caso

L'Avv. Tizio ha proposto innanzi il Tribunale di Gela ricorso ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo la condanna del proprio cliente Caio al pagamento del compenso dovuto per le prestazioni professionali liquidate nella sentenza che definisce il giudizio.

ll Tribunale di Gela, a parziale accoglimento della domanda dell'Avv. Tizio, ha ritenuto dover applicare il D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo una pattuizione ad hoc tra le parti, nella liquidazione del compenso professionale maturato dall'avvocato ricorrente, determinando il valore della causa in base alla somma attribuita alla parte vincitrice con la sentenza che ha deciso il giudizio di merito.

L'Avv. Tizio ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata dal tribunale, su unico motivo (violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2233 c.c., della L. n. 247 del 2012, art. 13 e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 ed all'art. 111 Cost.) nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, ai fini della liquidazione del compenso professionale maturato dall'avvocato ricorrente, il valore della causa, trattandosi di giudizio per il pagamento di somme, dovesse essere determinato in base alla somma attribuita alla parte vincitrice, ritendo doversi applicare il valore corrispondente all'entità della domanda.

La questione

La questione del caso in esame è la seguente: individuato il corretto criterio di determinazione del valore della causa, quali sono i limiti del sindacato di merito del giudice per stabilire se l'importo oggetto della domanda sia idoneo a costituire un parametro di riferimento congruo oppure sia inadeguato in relazione al valore della controversia?

Le soluzioni giuridiche

Nella sentenza in esame, la Cassazione ha stabilito che “nei rapporti tra avvocato e cliente, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l'effettivo valore della controversia, quale è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia”.

La Corte di Cassazione si è innanzitutto discostata dalla posizione del Giudice di prime cure, il quale, ritenuta provata l'attività professionale espletata dall'Avv. Tizio nel giudizio ordinario di cognizione, ha considerato, ai fini della liquidazione del compenso professionale, come parametro per determinare il valore della causa la somma attribuita alla parte vincitrice con la sentenza che ha poi definito il giudizio di merito.

Nel caso di specie, la Cassazione ha poi chiarito che il criterio corretto per stabilire il valore della causa, trattandosi della liquidazione dei compensi a carico del cliente, fosse il valore corrispondente all'entità della domanda ex art. 5, comma 2 del D.M. n. 55 del 2014. Ciò posto, si è ritenuto che il Giudicante deve verificare se l'attività difensiva svolta dal legale, è stata proporzionata per appurare se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo oppure se sia inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia, secondo il costante orientamento giurisprudenziale (sul punto Cass. Civile, sez. II, 8 febbraio 2012, n. 1805; Cass. Civile, sez. II, 12 luglio 2018, n. 18507).

In particolare, la pronuncia della Cass. civile, sez. II, 31 maggio 2010, n. 13229, contiene il principio di diritto: "Tenuto conto che, ai sensi del D.M. n. 585 del 1994, art. 6, comma 2 nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, puo' aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, il giudice di merito deve verificare in concreto l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico in modo da stabilire se, al fine di determinare le competenze dovute al legale, l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia”.

Il potere discrezionale del giudice di merito deve risultare non arbitrario ed adeguatamente motivato, dovendo esporre, seppure succintamente, delle relative ragioni, nonché dei criteri a cui esso si ispira (cfr Cass. Civ. n. 15685/06).

La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso dell'Avv. Tizio cassando con rinvio al tribunale di Gela l'ordinanza impugnata per un nuovo esame.

Osservazioni

La pronuncia in esame denota un'applicazione fedele al consolidato orientamento giurisprudenziale che delinea i limiti dell'indagine del giudicante in controversia riguardante il compenso tra avvocato e cliente, tesi ad evitare il verificarsi di pretese inadeguate rispetto ai concreti interessi economici in gioco, derivando da ciò una tutela per il consumatore.

Nel caso in cui i rapporti tra avvocato e cliente siano stati oggetto di specifica pattuizione scritta, il Giudice non ha il potere di modificarlo per adeguarlo all'importanza dell'opera ed al decoro della professione, ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. (Sul punto Cass. Civ., sez. II, del 22 novembre 1995, n. 12095).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.