Formula esecutiva digitale: i chiarimenti del Ministero della Giustizia sui «diritti di copia»
05 Febbraio 2021
La questione. La Direzione Generale degli Affari interni del Ministero della Giustizia risponde alle richieste di chiarimento degli Uffici Giudiziari sulla debenza dei diritti di copia per il rilascio della copia esecutiva ai sensi dell'art. 23 comma 9-bis del d.l. n. 137/2020 conv. con modificazioni dalla l. n. 176/2020. In particolare, gli Uffici hanno chiesto se la predisposizione di tale copia esecutiva sia esente dal versamento dei diritti di copia o se debbano essere versati i diritti previsti dalla tabella n. 7 di cui all'art. 268 del D.p.r. n. 115/2002 per la sola predisposizione del «documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'art. 475 comma 3 c.p.c. e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta».
La risposta del Ministero della Giustizia. La Direzione Generale rileva che la problematica era stata già affrontata dal Gabinetto del Ministro, il quale, dopo aver premesso che «sulla base delle disposizioni vigenti i diritti di copia non sono certamente dovuti per l'estrazione della copia esecutiva da parte del difensore (o di altro soggetto abilitato)» e che «in difetto di una specifica norma impositiva appare complesso sostenere che l'attività di formazione della copia esecutiva telematica da parte del cancelliere (che logicamente e cronologicamente precede l'estrazione) sia soggetta a tributo», aveva evidenziato che «la questione (…) merita ulteriori approfondimenti anche nella prospettiva di un apposito intervento normativo, che dovrebbe espressamente prevedere nell'ipotesi in esame il pagamento dei diritti di copia (preferibilmente con modalità telematica), ciò anche al fine di prevenire l'insorgenza di un complesso contenzioso ed evitare la perditi di significativi introiti per l'erario».
Il Ministero della Giustizia ritiene, dunque, che al momento, non sia possibile discostarsi dal parere espresso dall'Ufficio Legislativo, che ha già evidenziato la possibilità di minori introiti per le casse dello Stato.
Profili di diritto transitorio. Precisa, inoltre, che alla luce di quanto stabilito dall'art. 23 comma 1 del d.l. n. 137/2020 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 176/2020, la norma troverà applicazione limitatamente al periodo emergenziale; gli uffici giudiziari dovranno, pertanto, nell'arco temporale previsto dalla norma, rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal D.p.r. n. 115/2002. |