Domicilio digitale: vi è equipollenza tra le risultanze del ReGIndE e dell'INI-PEC
08 Febbraio 2021
Così si è pronunciata la Cassazione civile con la sentenza n. 2460/21, depositata il 3 febbraio.
La Corte d'Appello dichiarava la nullità della citazione in appello con cui un cittadino straniero aveva proposto gravame avverso la decisone di prima istanza, poiché l'atto era stato notificato ad un indirizzo PEC dell'Avvocatura dello stato diverso dal quello censito nel ReGIndE.
Ritenendo fondata la censura, la Cassazione chiarisce, in merito agli elenchi di indirizzi di posta elettronica da cui le parti possono estrarre i recapiti utilizzabili ai fini della notificazione degli atti processuali, l'equipollenza tra le risultanze dei diversi registri INI-PEC e ReGIndE. Nel Caso di specie, i Giudici rilevano che la Corte territoriale ha errato nel ritenere nulla la notificazione dell'atto di impugnazione che il ricorrente aveva eseguito presso un indirizzo PEC dell'Avvocatura di Stato estratto dal registro INI-PEC.
*fonte: www.dirittoegiustizia.it
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