Domicilio digitale: vi è equipollenza tra le risultanze del ReGIndE e dell'INI-PEC

Redazione scientifica
08 Febbraio 2021

Con l'istituzione del c.d. domicilio digitale, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata, estratto indistintamente dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato ReGINdE.

Così si è pronunciata la Cassazione civile con la sentenza n. 2460/21, depositata il 3 febbraio.

La Corte d'Appello dichiarava la nullità della citazione in appello con cui un cittadino straniero aveva proposto gravame avverso la decisone di prima istanza, poiché l'atto era stato notificato ad un indirizzo PEC dell'Avvocatura dello stato diverso dal quello censito nel ReGIndE.
Avverso la decisione il cittadino straniero propone ricorso in Cassazione lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto nullo l'atto introduttivo del gravame, errando nel ritenere che il RegIndE sia l'unico indirizzo presso cui notificare gli atti telematicamente.

Ritenendo fondata la censura, la Cassazione chiarisce, in merito agli elenchi di indirizzi di posta elettronica da cui le parti possono estrarre i recapiti utilizzabili ai fini della notificazione degli atti processuali, l'equipollenza tra le risultanze dei diversi registri INI-PEC e ReGIndE.
In forza di ciò, la Suprema Corte esprime il principio secondo cui: «a seguito dell'istituzione del c.d. «domicilio digitale» di cui all'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, conv. con modificazioni in l. n. 221/2012, come modificato in l. n. 114/2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite (..) presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6-bis, comma 6-quater e 62 del d.lgs. n. 82/2005, nonché dall'art. 16 comma 12 dello stesso decreto, dall'art. 16 comma 6 del d.l. n. 185/2008, conv. con mod. dalla l. n. 2/2009, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato ReGINdE».

Nel Caso di specie, i Giudici rilevano che la Corte territoriale ha errato nel ritenere nulla la notificazione dell'atto di impugnazione che il ricorrente aveva eseguito presso un indirizzo PEC dell'Avvocatura di Stato estratto dal registro INI-PEC.
Alla luce di ciò, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'appello.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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