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Se il difensore domiciliatario dell'imputato non ha attivato la PEC, è legittima la notifica mediante deposito dell'atto in cancelleria?

Luigi Giordano
08 Febbraio 2021

Una volta eletto il domicilio presso l'avvocato, le notifiche all'imputato devono essere eseguite esclusivamente con le forme e le modalità previste per il professionista a nulla rilevando l'eventuale diversa disciplina stabilita per l'imputato di cui il difensore è domiciliatario. Pertanto, in casa di mancata attivazione della PEC da parte di quest'ultimo...

L'art. 16 comma 4 del d.l. n. 179/2012, prevede che le notificazioni a persone diverse dall'imputato sono “effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi”.

Anche il difensore, ovviamente, è una persona diversa dall'imputato. Questa disciplina, pertanto, si applica alle notifiche eseguite all'avvocato.

La medesima disciplina trova applicazione alle notificazioni compiute presso l'avvocato nella qualità di domiciliatario dell'imputato.

Una volta eletto il domicilio presso l'avvocato, pertanto, le notifiche all'imputato devono essere eseguite esclusivamente con le forme e le modalità previste per il professionista a nulla rilevando l'eventuale diversa disciplina stabilita per l'imputato di cui il difensore è domiciliatario.

In caso di mancata attivazione della PEC ovvero qualora l'omessa consegna dell'atto sia determinata da cause imputabili al destinatario, l'art. 16 comma 6 del d.l. citato stabilisce che la notifica debba essere eseguita, esclusivamente, mediante deposito in cancelleria (“Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario” (cfr., sul punto cfr. Cass. pen., sez. 5, 13 maggio 2019, n. 41697; Cass. pen., sez. V, 13 settembre 2018, n. 45384;Cass. pen., sez. III, 24 novembre 2017, n. 54141). Anche qualora il difensore sia domiciliatario dell'imputato, quindi,nel caso di mancata attivazione della PEC ovvero di omessa consegna determinata da cause imputabili al destinatario, la notifica dell'atto è eseguita con il deposito in cancelleria.

Peraltro, nonostante la mancata ricezione della comunicazione per causa a lui imputabile, il destinatario è comunque nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione, in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici, di modo che il difensore destinatario, accedendovi, è informato dell'avvenuto deposito. Ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.M. n. 44/2011, infatti, “nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata (...) viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori". La notifica depositata in cancelleria è a disposizione dell'avvocato, il quale, per estrarne copia, ex art. 40 comma 1-ter del D.P.R. n. 115/2002, deve pagare il decuplo dei diritti normalmente dovuti.

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