Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli: precisazioni sul deposito degli atti via PEC
08 Febbraio 2021
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, con il decreto n. 1/2021, offre delle precisazioni sul deposito di atti, documenti e istanze durante l'emergenza sanitaria (prorogata fino al 30 aprile 2021), in attuazione dell'art. 24 del d.l. n. 137/2020.
Nel dettaglio, viene chiarito che memorie, documenti, richieste e istanza ex art. 415-bis, c.3., c.p.p., le nomine dei difensori, se allegate, devono ritenersi validamente depositate tramite il Portale del Processo Penale Telematico. Ogni altra modalità di deposito da parte del difensore è priva di effetto legale. Le nomine dei difensori depositate tramite il Portale, se sono allegate alle memorie, richieste ed istanze ex art. 415-bis c.p.p. devono ritenersi validamente depositate; se depositate prima dell'emissione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. vanno rifiutate, se depositate quando il fascicolo non è più nella disponibilità della Procura, vanno rifiutate spuntando la voce altro e annotando che il fascicolo è stato trasmesso la Tribunale.
Tutto ciò che non riguarda il deposito di atti da parte del difensore può essere effettuato via PEC (es. richiesta di appuntamento col PM o con la segreteria).
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