I costi di sicurezza possono essere indicati come una frazione interna alla più ampia categoria dei costi della manodopera
04 Febbraio 2021
A norma dell'art. 95, comma 10, del Codice appalti, l'operatore che concorre ad una gara è tenuto ad indicare separatamente i costi della manodopera ed i costi di sicurezza, ma, in assenza di una specifica indicazione del bando, la modalità di tale indicazione è libera, ben potendosi indicare la seconda come una frazione interna alla prima e ben potendosi includere nei costi della manodopera anche voci non meramente retributive, ma attinenti alla più complessiva gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti (come formazione, sostituzione per assenze legittime e così via). |