L'omessa dichiarazione di una precedente risoluzione contrattuale costituisce una “falsa dichiarazione”

Redazione Scientifica
02 Febbraio 2021

In ragione dell'equiparabilità, ai fini dell'esclusione automatica prevista dall'art. 80, comma 5, lett. f bis) del d.lgs. n. 50/2016 della dichiarazione omessa...

In ragione dell'equiparabilità, ai fini dell'esclusione automatica prevista dall'art. 80, comma 5, lett. f bis) del d.lgs. n. 50/2016 della dichiarazione omessa (o reticente) rispetto a quella non veritiera, la mancata menzione di una precedente risoluzione contrattuale, invero esistente, rientra tra quelle dichiarazioni obiettivamente “false idonee a giustificare l'esclusione automatica del concorrente, senza che residuino poteri di apprezzamento in capo alla Stazione appaltante, trattandosi di fattispecie “di per sé dimostrative di pregiudiziale inaffidabilità”. Ne discende, pertanto, la legittimità dell'esclusione dalla gara pubblica dell'impresa che abbia omesso di dichiarare di essere stata destinataria, in passato, di provvedimenti di risoluzione contrattuale, afferendo il relativo obbligo dichiarativo ai principi di lealtà, diligenza e buona fede che presiedono ai reciproci rapporti delle parti nella disciplina degli appalti pubblici, giustificando la dichiarazione non veritiera - “per ciò soltanto” e a prescindere da ogni considerazione sulla fondatezza e gravità dei relativi episodi - l'estromissione dalla gara, non consentendosi, per l'effetto, alla Stazione appaltante di svolgere le dovute verifiche circa il possesso dei relativi requisiti di integrità ed affidabilità professionale del concorrente possibile futuro contraente.

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