Sulla base di calcolo dei lavoratori svantaggiati ex art. 112 del Codice

Redazione Scientifica
02 Febbraio 2021

In relazione a quanto previsto dall'art. 112, comma 1, del d. lgs. 50 del 2016 (secondo cui “Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono...

In relazione a quanto previsto dall'art. 112, comma 1, deld. lgs. 50 del 2016 (secondo cui “Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati”), la percentuale del 30 per cento dei lavoratori con disabilità o dei lavoratori svantaggiati va calcolata sul totale degli addetti all'impresa e non sul numero dei non svantaggiati.

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