Sui profili temporali dell'abrogazione del rito super-accelerato (art. 120, comma 2-bis, c.p.a.)

Redazione Scientifica
29 Gennaio 2021

La norma dell'art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm. ha avuto esclusivamente una funzione di anticipazione della tutela giurisdizionale nelle controversie in materia di affidamenti di contratti pubblici...

La norma dell'art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm. ha avuto esclusivamente una funzione di anticipazione della tutela giurisdizionale nelle controversie in materia di affidamenti di contratti pubblici, imponendo l'impugnazione immediata delle esclusioni e delle ammissioni, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di gara. L'eliminazione del rito approntato con l'art. 120, comma 2-bis, ad opera dell'art. 1, comma 23, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, comporta, allora, che l'inoppugnabilità maturata sotto la sua vigenza non estingue l'interesse a ricorrere di chi, secondo il meccanismo processuale abrogato, era tenuto a impugnare l'ammissione o l'esclusione altrui (interesse nemmeno ipotizzabile nei confronti di un atto di cui non era diretto destinatario). Ne deriva come conseguenza che se l'interesse a impugnare l'ammissione altrui sorge dopo l'abrogazione della norma processuale, esso integra quella situazione giuridica che legittima – secondo i principi generali in tema di condizioni dell'azione, che riprendono integralmente vigore – l'esercizio dell'azione di annullamento sia dell'ammissione (altrui) che dell'aggiudicazione (a terzi).

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