L'abrogazione del rito super accelerato ha effetto anche sulle procedure di gara ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione

Redazione Scientifica
27 Gennaio 2021

A seguito dell'abrogazione del cd. «rito specialissimo» di cui all'art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm., è risultato rimossa la qualificazione di atto immediatamente lesivo...

A seguito dell'abrogazione del cd. «rito specialissimo» di cui all'art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm., è risultato rimossa la qualificazione di atto immediatamente lesivo a quelli adottati dall'amministrazione nella fase di ammissione degli operatori economici alla gara, con conseguente ripristino anche per le procedure di gara già avviate ed ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019 (ma per la verità sin da quest'ultimo) della regola generale secondo cui l'interesse ad ottenere un appalto pubblico all'esito della relativa procedura di gara è leso solo con l'altrui aggiudicazione, quale atto conclusivo dell'unitario procedimento amministrativo, contraddistinto da atti nel loro complessi preordinati al risultato finale di selezionare il contraente privato della pubblica amministrazione. Eliminato dunque l'onere anticipato di impugnazione ha ripreso vigore la regola generale - su cui si fonda l'intero sistema di giustizia amministrativa quale giurisdizione di diritto soggettivo che «assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo» (art. 1 Cod. proc. amm.) – per cui è con la definitiva manifestazione di volontà dell'amministrazione nelle forme tipiche degli atti autoritativi previsti dalla legge che è data, in concreto, azione in giudizio a tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi dell'interessato e in vista di un risultato utile correlato ad un bene della vita

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