Se la casa familiare è assegnata al padre che vive con il figlio, la madre può ottenere la revoca dell'assegnazione per fargli visita?
10 Febbraio 2021
Nel corso di una separazione, è stata disposta assegnazione della casa coniugale - di proprietà di entrambi i coniugi- al padre con coabitazione dei figli maggiorenni ma non autosufficienti. La madre vorrebbe ottenere revoca dell'assegnazione, per poter far visita ai figli senza problemi. La causa è rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nelle more, per ottenere la modifica del provvedimento con il quale è stata disposta l'assegnazione dell'immobile, può utilizzarsi la procedura di cui all'art. 709-ter c.p.c.?
Va premesso, in primo luogo, che l'assegnazione della casa coniugale può essere disposta unicamente in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti, purché conviventi stabilmente con il genitore collocatario (nel caso di specie il padre). Se dovessero successivamente venire a mancare tali condizioni vengono meno, di conseguenza, anche i presupposti per mantenere l'assegnazione, misura che come noto è stata introdotta solo al fine di tutelare i figli assicurando loro di conservare l'habitat domestico in cui sono cresciuti. La legge (art. 337-sexies c.c.) prevede, infatti, che il diritto al godimento della casa familiare viene meno qualora l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare. La giurisprudenza ha, inoltre, ribadito che ai fini dell'assegnazione della casa familiare, è necessario che il figlio trascorra stabilmente il suo tempo nell'abitazione del genitore assegnatario (Cass. civ., sez. VI, 6 maggio 2019, n. 11844). Nel caso in esame, il padre assegnatario dell'immobile in comproprietà ha trasferito la residenza presso altra abitazione, dove coabita con uno dei due figli, mentre l'altro figlio fa un uso saltuario della casa coniugale facendovi rientro solo la sera dopo il lavoro. Alla luce delle circostanze sopravvenute sussistono, quindi, certamente i presupposti per poter chiedere nuovamente al Giudice Istruttore la revoca dell'assegnazione precedentemente disposta a favore del padre atteso che quest'ultimo di fatto si è allontanato. Quanto agli aspetti procedurali, tenuto conto che i figli sono ormai maggiorenni, non ritengo processualmente corretto agire attraverso la procedura di cui all'art. 709-ter c.p.c. trattandosi di un procedimento speciale volto a dirimere controversie insorte trai genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità di affidamento. Problematiche di tal genere non ricorrono nella fattispecie in esame. Pare più corretto invece formulare al Giudice istruttore (che aveva disposto precedentemente con ordinanza l'assegnazione a favore del padre modificando i provvedimenti provvisori presidenziali) istanza di revoca di detta ordinanza ai sensi dell'art. 709, comma 4, c.p.c. allegando e dimostrando i fatti nuovi sopravvenuti. Benché l'ultimo comma di tale norma individui espressamente, quali provvedimenti sui quali il giudice istruttore può esercitare il potere di revoca o modifica, i soli «provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'art. 708», è opinione dominante in dottrina ( si veda, in tal senso, Tommaseo, Garanzia del reclamo e ordinanze interinali istruttorie nei giudizi di separazione e divorzio, in Famiglia e diritto, 2008, 4, 372) quella secondo cui il Giudice Istruttore sarebbe dotato di tale potere di rivisitazione, da ritenersi libero anche con riferimento ai propri provvedimenti, assolutamente equivalenti quanto alla natura, alla funzione ed al contenuto a quelli presidenziali. Ciò tenuto conto anche della previsione generale di cui all'art. 177 c.p.c. secondo cui le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate. Lo strumento di cui all'art. 709,comma 4, c.p.c. è, pertanto, l'unico esperibile per poter richiedere nelle more del procedimento di separazione ancora pendente la revoca dell'assegnazione della casa coniugale considerato peraltro che i provvedimenti adottati dal giudice istruttore di modifica o di revoca di quelli presidenziali non sono comunque reclamabili (Cass. civ. sez. VI-I, 10 maggio 2018, n. 11279; Trib. Varese, sez. I, ord. 27 gennaio 2011, Pres. Est. Paganini). Come detto, nulla esclude, tuttavia, che la parte interessata possa chiederne comunque al G.I. di revocare un proprio precedente provvedimento qualora si verifichino (come nel caso in esame) fatti nuovi sopravvenuti.
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