La stazione appaltante è obbligata a perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale

Redazione Scientifica
04 Febbraio 2021

L'art. 34, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016 impone alle stazioni appaltanti l'obbligo di perseguire “gli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale...

L'art. 34, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016 impone alle stazioni appaltanti l'obbligo di perseguire “gli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”, indicando quale strumento giuridico adeguato a tale fine “…l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

Il d.m. 7 marzo 2012, nel dettare i criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento” ha anche introdotto una summa divisio tra criteri applicabili, distinguendo un “caso A”, allorquando “La stazione appaltante pubblica non dispone di dati e informazioni, sugli impianti e gli edifici che utilizzano, sufficienti a stabilirne la conformità alle leggi vigenti ed i livelli di prestazione energetica ed a consentire la valutazione tecnico-economica di interventi di riduzione dei consumi di energia e più in generale degli impatti ambientali” ed un “caso B”, allorquando “La stazione appaltante pubblica dispone già di diagnosi e certificazioni energetiche degli impianti e degli edifici e la procedura d'appalto è finalizzata a stipulare un contratto servizio energia o un contratto servizio energia plus”.

Le fattispecie (A e B) individuate dal d.m. 7 marzo 2012 si differenziano quantitativamente e qualitativamente tra di loro e di tanto il predetto decreto dà puntualmente conto allorquando nella disciplina del caso A (punto 5.3.1) sottolinea che le attività comprese nel servizio “sono propedeutiche alla successiva realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale degli impianti e degli edifici rispetto alle esigenze del riscaldamento/raffrescamento” ed in quella del caso B inserisce tra le attività comprese nel servizio “ove mancante, redazione e realizzazione di progetto esecutivo di interventi di riqualificazione energetico – ambientale degli impianti e degli edifici, conformemente a quanto previsto nel <contratto servizio energia> o nel <contratto servizio energia Plus>, con l'obiettivo di ridurne il più possibile gli impatti ambientali ed in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili, in un'ottica di ciclo vita”.

Tale diversità si riverbera necessariamente anche sui presupposti della gara da indire, sulla documentazione da porre a base della stessa e sugli obblighi informativi posti a carico della stazione appaltante per consentire un confronto effettivamente concorrenziale attraverso la concreta ed effettiva possibilità per gli operatori economici di formulare un'offerta completa, adeguata e consapevole.

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