Il divieto di subappalto non è applicabile alle procedure sottosoglia

Guido Befani
10 Febbraio 2021

Nell'aggiudicazione di un appalto che, in considerazione del suo valore, non rientra nell'ambito di applicazione delle direttive UE, la valutazione della compatibilità del diritto interno con quello comunitario può essere condotta con riferimento alle norme fondamentali e ai principi generali del TFUE, in particolare, degli articoli 49 e 56 dello stesso e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché dell'obbligo di trasparenza che ne derivano, purché l'appalto di cui trattasi presenti un interesse transfrontaliero certo. Infatti, sebbene non siano disciplinati dalla direttiva 2004/17, siffatti appalti restano soggetti al rispetto di tali regole e di detti principi.

Nell'accogliere il ricorso avverso gli atti di gara, il Collegio ha avuto modo di rilevare come già la Corte di giustizia, sez. V, con la sentenza del 26 settembre 2019 nella causa C-63/18, avesse statuito in via pregiudiziale come la normativa nazionale vieti, in modo generale e astratto, il ricorso al subappalto che superi una percentuale fissa dell'appalto pubblico, cosicché tale divieto si applica indipendentemente dal settore economico interessato dall'appalto di cui trattasi, dalla natura dei lavori o dall'identità dei subappaltatori. Inoltre, un siffatto divieto generale non lascia alcuno spazio a una valutazione caso per caso da parte dell'ente aggiudicatore. Pertanto, la direttiva 2014/24 dev'essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.

Per il Collegio, infatti, anche la giurisprudenza interna, nel recepire le indicazioni della Corte, ha affermato come l'art. 105 del Codice dei contratti pubblici che pone limiti al subappalto deve essere disapplicata in quanto incompatibile con l'ordinamento euro-unitario, laddove i limiti ad esso relativi del 30% per cento “dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”, deve ormai ritenersi superato.

Nel caso di specie, tuttavia, sebbene sia in astratto da considerarsi contraria al diritto comunitario la previsione di un limite generale all'utilizzo del subappalto, occorre rilevare altresì come le norme della direttiva 2014/24 – rispetto alle quali la Corte UE ha affermato il contrasto dell'art. 105 d.lgs. 50/2016 – trovano applicazione, come stabilito dall'art. 4 della stessa, esclusivamente agli appalti che abbiano un importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie dallo stesso individuate, come periodicamente revisionate ai sensi dell'art. 6 della stessa direttiva.

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