Il partecipante ad una gara non è tenuto a dichiarare le precedenti esclusioni comminate nei suoi confronti per dichiarazioni non veritiere

10 Febbraio 2021

Il partecipante ad una gara di appalto non è tenuto a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere, poiché, al di là dei provvedimenti sanzionatori spettanti all'ANAC in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa di esclusione dell'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione si riferisce – e si conclude – all'interno della procedura di gara in cui è maturata.

Nel respingere l'appello per infondatezza, il Collegio ha avuto modo di rilevare come, in ragione della ratio che ha ispirato il Codice dei contratti pubblici, la vicenda fattuale presupposta alla revoca dell'aggiudicazione nel caso di specie non fosse riconducibile alla categoria del “grave illecito professionale” di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), bensì – al più – alla diversa ipotesi dell'esclusione dalla gara per mancata fornitura del materiale indicato nell'offerta.

Per il Collegio, infatti, l'assenza di una revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione contrattuale per fatto dell'operatore, rispetto alla diversa qualificazione di un'esclusione dalla gara, sia pur dopo l'aggiudicazione definitiva, sarebbe direttamente evincibile non solo dalla circostanza – già riscontrata dal primo giudice – che i fatti in questione si riferivano ad un momento antecedente l'esecuzione (e la stessa stipula) del contratto di servizio oggetto di aggiudicazione, quanto una serie di fatti qualificati dai quali fin da allora poteva evincersi, senza ombra di dubbio, l'assenza dei presupposti dell'illecito professionale, ossia la mancata acquisizione, da parte della stazione appaltante, delle cauzioni prestate dall'aggiudicataria e l'assenza di provvedimenti (sanzionatori o anche solo di segnalazione) conseguentemente adottati dalla competente Autorità di controllo (l'ANAC).

Nel caso di specie, pertanto, l'irrilevanza dell'esclusione disposta dalla stazione appaltante trova sostegno alla luce del principio per cui il partecipante ad una gara d'appalto non è tenuto a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere, poiché, al di là dei provvedimenti sanzionatori spettanti all'ANAC in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa di esclusione dell'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione si riferisce – e si conclude – all'interno della procedura di gara in cui è maturata

Inoltre, a rimanere nell'ambito del quinto comma dell'art. 80 d.lgs. n. 50/2016, non ricorrerebbero nella specie neanche i presupposti di applicazione della fattispecie di cui alla lettera f-bis), integrata in presenza di un mendacio, laddove quella contestata nel giudizio sarebbe, al più, un'omissione dichiarativa, né quelli di cui alla lettera c-bis), non risultando che l'aggiudicataria abbia attivamente “tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante”, né “omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.